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DECRETO-LEGGE 4 maggio 1977, n. 187

Revisione generale dei prezzi dei medicinali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1977, n. 395 (in G.U. 13/07/1977, n.189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/1977)
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Testo in vigore dal:  15-5-1977

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di attuare la revisione generale dei prezzi dei medicinali secondo i criteri stabiliti dal CIPE, così come previsto dall'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale e per la sanità; Decreta:

Art. 1


A decorrere dal 1 giugno 1977 sono abrogati il decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica 23 maggio 1955 e l'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato dall'art. 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034.
Rimane fermo il diritto degli enti ed istituti, già titolari dello sconto di cui alle norme indicate nel precedente comma, ad acquistare direttamente dai produttori qualsiasi preparazione farmaceutica in dose e forma di medicamento, nonché i galenici preconfezionati, da consumare direttamente nei propri ambulatori.