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DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1970, n. 745

Provvedimenti straordinari per la ripresa economica.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 1970, n. 1034 (in G.U. 23/12/1970, n.323).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2019)
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Testo in vigore dal:  27-10-1970

Art. 32



Il comma terzo dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, è sostituito dai seguenti:

"Qualora gli istituti e gli enti di cui sopra non si avvalgano della facoltà di cui al primo comma del presente articolo, a favore degli istituti ed enti medesimi è dovuto uno sconto sul prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, nella misura del 25 per cento. 19 per cento e delle farmacie nella misura del rimanente 6 per cento.
Peraltro gli istituti mutualistici sono tenuti ad accordare un abbuono dell'1 per cento a favore delle farmacie rurali ammesse a sussidio.
Le imprese produttrici di medicinali si rivalgono nei confronti di quelle distributrici nella misura dell'1 per cento, rapportato a tutto il fatturato".
Le disposizioni di cui al precedente comma, sostitutive del terzo comma dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, sono estese dal 1° gennaio 1971 alle Casse mutue di malattia per i coltivatori diretti di cui alla legge 22 novembre 1954, n. 1136, alle Casse mutue di malattia per gli artigiani di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533, alle Casse mutue di malattia per i commercianti di cui alla legge 27 novembre 1960, n. 1397, alle Casse marittime per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie della gente di mare nonché alla Cassa nazionale malattie della gente dell'aria, sempre che abbiano deliberato di estendere agli aventi diritto l'assistenza farmaceutica.