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DECRETO-LEGGE 4 maggio 1977, n. 187

Revisione generale dei prezzi dei medicinali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 luglio 1977, n. 395 (in G.U. 13/07/1977, n.189).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/07/1977)
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Testo in vigore dal: 15-5-1977
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Ritenuta  la necessita' ed urgenza di attuare la revisione generale
dei prezzi dei medicinali secondo i criteri stabiliti dal CIPE, cosi'
come previsto dall'art. 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745,
convertito nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato,  di  concerto  con  i  Ministri  per  il bilancio e la
programmazione   economica,  per  il  tesoro,  per  il  lavoro  e  la
previdenza sociale e per la sanita';

                              Decreta:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1 giugno 1977 sono abrogati il decreto dell'Alto
Commissario  per  l'igiene  e  la  sanita'  pubblica 23 maggio 1955 e
l'art.  4  della legge 4 agosto 1955, n. 692, modificato dall'art. 32
del  decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito nella legge 18
dicembre 1970, n. 1034.
  Rimane fermo il diritto degli enti ed istituti, gia' titolari dello
sconto di cui alle norme indicate nel precedente comma, ad acquistare
direttamente  dai  produttori  qualsiasi preparazione farmaceutica in
dose  e  forma di medicamento, nonche' i galenici preconfezionati, da
consumare direttamente nei propri ambulatori.