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LEGGE 7 aprile 1977, n. 102

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.

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Testo in vigore dal: 9-4-1977
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il  decreto-legge  7  febbraio  1977,   n.   15,   concernente   il
contenimento  del  costo  del  lavoro  e   dell'inflazione,   nonche'
modificazioni al regime fiscale di  taluni  prodotti  petroliferi  ed
aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto,  e'  convertito
in legge con le seguenti modificazioni: 
    All'articolo 1: 
      al primo comma, sono soppresse le parole: "anche per conseguire
una equa ripartizione dei relativi oneri"; e le parole: "alle imprese
industriali ed artigiane,  escluse  quelle  edili  ed  affini",  sono
sostituite dalle altre: "alle imprese manifatturiere ed estrattive"; 
    il terzo comma e' sostituito con il seguente: 
    "Il credito maturato mensilmente e' portato a conguaglio con  gli
importi    contributivi    dovuti    all'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione contro le materie ed alle casse mutue provinciali  di
malattia  di  Trento  e  Bolzano  e  agli  altri  enti  pubblici  che
gestiscono l'assicurazione obbligatoria di  malattia  dai  datori  di
lavoro per i propri dipendenti relativamente  ai  periodi  di  lavoro
successivi al 31 gennaio 1977"; 
    il quarto e il quinto comma sono soppressi. 
    L'articolo 2 e' sostituito con il seguente: 
    "Alle  minori  entrate  delle  gestioni  assicurative   derivanti
dall'applicazione  del  precedente  articolo  e'  fatto  fronte   con
corrispondenti  apporti  dello   Stato,   che   saranno   mensilmente
corrisposti alle gestioni assicurative di  cui  al  terzo  comma  del
precedente articolo in via anticipata e nella misura che il  Ministro
per  il  tesoro  e'  autorizzato  a  concordare   con   le   gestioni
assicurative medesime,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  cui  al
successivo articolo 6. 
    Al relativo conguaglio si  procedera'  sulla  base  di  prospetti
dimostrativi convalidati dagli  organi  deliberanti  e  dal  collegio
sindacale delle gestioni assicurative interessate". 
  L'articolo 3 e' soppresso. 
  L'articolo 4 e' soppresso. 
  L'articolo 5 e' soppresso. 
  All'articolo 6: 
    all'inizio, e' inserito il seguente comma: 
    "A decorrere dal 1° luglio 1977, la misura  del  credito  di  cui
all'articolo 1 puo' essere ridotta, con decreto del Ministro  per  il
tesoro di concerto con i Ministri per  l'industria,  il  commercio  e
l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale,  in  relazione
ad un piu' favorevole andamento del costo del lavoro, con effetto dal
secondo mese successivo a quello della sua emanazione."; 
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
    "All'onere a carico del  bilancio  dello  Stato  derivante  dalla
applicazione del presente decreto per il periodo  1°  luglio  1977-31
gennaio 1978 si provvedera' mediante utilizzo delle maggiori  entrate
che risulteranno da un successivo apposito provvedimento  legislativo
di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977". 
  All'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Le  aliquote  ridotte   d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente sovrimposta di  confine  previste  dalla  lettera  H),
punti 1/c,  1/d  ed  1/e,  della  predetta  tabella  B  per  gli  oli
combustibili  diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi,  e
fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 135 a lire 510,
da lire 350 a lire 600 e da lire 440 a lire 1.700 al quintale". 
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
  "Il gas metano usato come  combustibile  per  impieghi  diversi  da
quelli delle imprese industriali  ed  artigiane  e'  assoggettato  ad
imposta di consumo nella misura di lire 30 al metro cubo. 
  L'imposta e' dovuta da  soggetti  che  forniscono  direttamente  il
prodotto ai consumatori. 
  Dagli importatori del prodotto di cui al primo  comma  confezionato
in  bombole  o  in  qualsiasi  altro  contenitore   e'   dovuta   una
corrispondente sovrimposta di confine. 
  Agli effetti dell'applicazione dell'imposta si  considerano  metano
anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano  puro
e' presente in misura non inferiore al 70 per cento, in  volume.  Per
le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore  al  70
per cento, in volume, l'imposta si applica sul  contenuto  di  metano
puro. 
  Per le miscele di gas metano con aria o  con  altri  gas,  ottenute
nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica  con  riguardo
ai quantitativi di  gas  metano  originari,  secondo  le  percentuali
stabilite nel precedente comma, impiegati nelle miscelazioni. 
  Per il gas ottenuto nelle officine del gas di citta', con qualsiasi
processo di lavorazione che utilizzi metano o  altra  materia  prima,
l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta  in
esso contenuta. 
  Non e' soggetto ad imposta il metano biologico destinato  agli  usi
propri dello stesso produttore. 
  I soggetti di cui al secondo comma  devono  prestare  una  cauzione
pari al cinque per cento dell'imposta dovuta per il  quantitativo  di
metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta
in un mese. 
  Nella prima applicazione del  presente  decreto  la  cauzione  deve
essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore  dello
stesso decreto. 
  Sono esonerate dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni
dello Stato e degli  enti  pubblici  e  le  aziende  municipalizzate.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare  dal  predetto
obbligo i soggetti di notoria  solvibilita'.  L'esonero  puo'  essere
revocato in qualsiasi momento; in tal caso la  cauzione  deve  essere
prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca. 
  Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal  presente  articolo
le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto-legge
18 marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, nella  legge  10
maggio 1976, n. 249. Le relative norme di attuazione  sono  stabilite
con decreto del Ministro per le finanze. 
  I  maggiori  introiti  derivanti  dall'applicazione  del   presente
articolo e del precedente articolo 7, sono riservati allo Stato". 
  All'articolo 12: 
    il secondo comma e' sostituito con il seguente: 
    "Per le cessioni e importazioni di benzina, di  gas  di  petrolio
liquefatto  e  di  metano  destinati   all'autotrazione,   l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 12 per
cento"; 
    alla fine, sono aggiunti i seguenti commi: 
    "Gli aumenti di aliquote previsti nei commi primo e terzo non  si
applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di  servizi  fatte
allo  Stato  e  agli  enti  e  istituti  indicati  nell'ultimo  comma
dell'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti
conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto. 
    Al n. 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  la
parola "500" e' sostituita con la parola "350"".