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DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1976, n. 691

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786 (in G.U. 07/12/1976, n.326).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
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Testo in vigore dal: 9-10-1976
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334,  convertito  nella
legge  2  giugno  1939,  n.  739,  istitutivo  di  una   imposta   di
fabbricazione  sugli  oli  minerali  e  sui   prodotti   della   loro
lavorazione, e successive modificazioni; 
  Visto il testo  unico  delle  leggi  sulle  tasse  automobilistiche
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  febbraio
1953, n. 39; 
  Vista la legge 27 maggio 1959, n. 356; 
  Vista la legge 24 luglio 1961, n. 729; 
  Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni alla
disciplina fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano; 
  Visto il  decreto-legge  18  marzo  1976,  n.  46,  convertito  con
modificazioni nella legge 10 maggio 1976, n. 249, concernente  misure
urgenti in materia tributaria; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza  di  modificare  il
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del  gas  metano  per
autotrazione; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri per il  bilancio  e  la  programmazione  economica,  per  il
tesoro, per la difesa, per l'industria, il commercio e  l'artigianato
e per la grazia e giustizia; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  L'imposta di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta  di
confine sulle benzine speciali  diverse  dall'acqua  ragia  minerale,
sulla  benzina  e  sul  petrolio  diverso  da  quello  lampante  sono
aumentate da L. 29.136 a L. 41.212 per quintale. 
  L'aliquota   ridotta   d'imposta   di   fabbricazione    e    della
corrispondente sovrimposta di  confine  prevista  dalla  lettera  E),
punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973,  n.  32,
modificata, da ultimo, con il decreto-legge 18  marzo  1976,  n.  46,
convertito, con modificazioni, nella legge 10 maggio  1976,  n.  249,
per   il   prodotto   denominato   "jet    fuel    JP/4"    destinato
all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L.  2.913,60  a  L.
4.121,20 per quintale, relativamente  al  quantitativo  eccedente  il
contingente  annuo  di  tonnellate  18.000,  sulle  quali  e'  dovuta
l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. 
  L'aliquota   ridotta   d'imposta   di   fabbricazione    e    della
corrispondente sovrimposta di confine prevista per gli oli da gas  da
usare direttamente come combustibili  dalla  lettera  F),  punto  1),
della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,  modificata
con l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578, convertito,
con modificazioni, nella legge 15 novembre 1973, n. 733, e' diminuita
da L. 5.976 a L. 3.000 al quintale. 
  Le  aliquote   ridotte   d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente sovrimposta di  confine  previste  dalla  lettera  D),
punto 3), e dalla lettera F), punto 2),  della  predetta  tabella  B,
rispettivamente,  per  il  petrolio  lampante  destinato  ad  uso  di
illuminazione e di riscaldamento domestico e per gli oli  da  gas  da
usare direttamente come combustibili per il riscaldamento di locali e
per gli altri usi ivi previsti, sono aumentate da L. 350 a L. 700  al
quintale. 
  L'imposta di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta  di
confine  sui  gas  di  petrolio  liquefatti  per  autotrazione   sono
aumentate da L. 24.064 a L. 35.126 per quintale. 
  I maggiori  introiti  derivanti  dalla  applicazione  del  presente
articolo e dal successivo art. 4 sono riservati allo Stato.