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DECRETO-LEGGE 29 settembre 1973, n. 578

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.15 novembre 1973, n. 733 (in G.U. 24/11/1973, n.303)
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1975)
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Testo in vigore dal:  5-2-1974
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata con il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive aggiunte e modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente modificazioni alla disciplina fiscale dei prodotti petroliferi;
Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per la difesa e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art. 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da lire 13.893 a L. 15.679 per quintale.
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri ed italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, è sospesa con effetto dal primo gennaio 1974.
((I quantitativi di benzina agevolata previsti dalla lettera B), punto 2), lettere a), b) e c) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, sono elevati rispettivamente a litri 18, 14 e 11))
.
((2))

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della citata tabella B per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 1.389,30 a L. 1.567,90 per quintale, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera F), punto 1), della suindicata tabella B, per gli oli da gas da usare direttamente come combustibili, è aumentata da L. 5.162 a L. 5.976 per quintale.
L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla predetta tabella B alla lettera D), punto 3) per il petrolio lampante destinato ad uso di illuminazione e di riscaldamento domestico, alla lettera F), punto 2) per gli oli da gas per riscaldamento e alla lettera H), punto 1/d, per gli oli combustibili fluidi è ridotta da L. 350 a L. 50 per quintale.
La riduzione di cui al comma precedente si applica fino al 31 luglio 1974.
L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da L. 9.040 a L. 10.826, per quintale.
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 8 gennaio 1974, n. 2 ha disposto (con l'art. 5) che "le disposizioni della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, n. 578", ovvero il 25/11/1973.