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LEGGE 10 maggio 1976, n. 249

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2000)
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Testo in vigore dal:  18-5-1976

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



È convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Ai fini dell'applicazione dell'imposta, sui quantitativi di gas metano di cui al comma precedente viene riconosciuta una riduzione del 2 per cento";

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:
"L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato il pagamento.
La prescrizione per l'azione del recupero dell'imposta è interrotta dall'esercizio dell'azione penale e il nuovo termine inizia a decorrere dalla data in cui la sentenza o il decreto è divenuto definitivo.
Il credito dello Stato per il pagamento dell'imposta ha privilegio sui prodotti, sui contenitori, sui macchinari e sui materiali mobili esistenti negli impianti di cui al secondo comma dell'articolo 1 ed è preferito ad ogni altro credito.
Il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente pagata si prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento";
all'articolo 8, le parole: "dal presente decreto" sono sostituite dalle altre: "dai precedenti articoli";

all'articolo 9, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle altre: "di cui ai precedenti articoli";

all'articolo 13, secondo comma le parole: "quindici giorni" sono sostituite dalle altre: "trenta giorni";

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:
"Sono esentati dal diritto erariale di L. 90.000 previsto dal precedente articolo 16 o possono essere assoggettati al diritto erariale ridotto previsto dallo stesso articolo gli alcoli importati da Paesi delle Comunità europee provenienti da materie vinose o dalle materie prime per cui è previsto il diritto erariale ridotto, qualora da apposito certificato riconosciuto idoneo dal Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste risulti, con riferimento alle disposizioni della legislazione italiana, che la loro fabbricazione e le loro caratteristiche sono in tutto conformi a quelle che consentono l'esenzione o l'applicazione in misura ridotta del diritto erariale.
Per i prodotti di cui al precedente comma importati da Paesi aderenti al GATT, qualora ricorra la condizione ivi prevista, il diritto erariale è dovuto nella misura di L. 80.000 per ettanidro";
all'articolo 24, ultimo comma, le parole: "200 litri idrati" sono sostituite con le seguenti: "500 litri idrati";

all'articolo 26, la parola: "quindici", è sostituita dall'altra: "sessanta";

l'articolo 29 è sostituito dal seguente:
"Alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
tabella A, parte II, i numeri 38), 39), 54) e 62) sono soppressi; i numeri 40) e 61) sono sostituiti dai seguenti:
n. 40) preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro (ex v.d. 18.06);
n. 61) acqua, acque minerali;
tabella A, parte II, è aggiunto il seguente numero:
n. 86) apparecchi di ortopedia (comprese le cinture medico-chirurgiche); oggetti e apparecchi di protesi dentaria, oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi; oggetti e apparecchi per fratture (docce, stecche e simili) (v.d. 9019);
tabella A, parte III, la nota al n. 1 è soppressa; il n. 1 è sostituito dal seguente:
n. 1) spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre 1975, n. 656, e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti e le attività circensi e dello spettacolo viaggiante;
tabella B:
al n. 6 sono soppresse le parole: "collezione di francobolli e francobolli per collezione, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione";
i numeri 10), 16) e 21) sono sostituiti dai seguenti:
n. 10) filati e tessuti di vicuna, cammello, cachemir; prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati in tutto o in parte prevalente con tali filati o tessuti;
n. 16) autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000 cc. esclusi quelli adibiti ad uso pubblico; motocicli per uso privato con motore di cilindrata superiore a 500 cc.;
n. 21) vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia";

all'articolo 30 i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: "Per le cessioni e le importazioni di autovetture ed autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, con motore di cilindrata fino a 2000 cc., compresi quelli adibiti ad uso pubblico di cilindrata superiore a 2000 cc., l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 18 per cento; per le cessioni e le importazioni delle autovetture e degli autoveicoli di cui al n. 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del 35 per cento.
Per le cessioni e le importazioni di acqueviti di vino, di vinacce e di frutta l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è elevata dal dodici al diciotto per cento; per le altre acqueviti e per il gin di cui all'articolo 27 della tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, l'aliquota è elevata dal trenta al trentacinque per cento.
Per le cessioni dei prodotti elencati nella tabella A, parte I, n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le cessioni di vini spumanti classificabili tra i vini di uve fresche di cui al n. 36 della stessa tabella, ad eccezione di quelli a denominazione di origine la cui regolamentazione obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia, effettuate da soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, primo comma, del decreto medesimo, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto è stabilita nella misura del dodici per cento. Sulle importazioni da chiunque effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura del dodici per cento.
Per le operazioni soggette all'aliquota del trentacinque per cento la percentuale di cui al quarto comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è stabilita nel 25,90 per cento.
L'aliquota del 6 per cento dell'imposta sul valore aggiunto prevista per le prestazioni di cui alla tabella A, parte III, n. 4, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, nonché per le somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1972, n. 821, è elevata al nove per cento.
Il limite di L. 2.500 di cui all'articolo 74, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è elevato a lire 3.000".

all'articolo 33, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:
"Nei casi di rateizzazione del canone di abbonamento alle diffusioni televisive, gli ammontari della tassa di concessione governativa indicati nel terzo comma delle note a margine al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, sono fissati in L. 1.530 per rata semestrale e L. 800 per rata trimestrale";

il sesto comma è sostituito dal seguente:
"L'integrazione deve essere corrisposta congiuntamente al pagamento della tassa per l'anno 1977";

all'articolo 36 è premesso il seguente comma:
"Le disposizioni degli articoli da 1 a 30 del presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 1977".