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LEGGE 10 maggio 1976, n. 249

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, concernente misure urgenti in materia tributaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/03/2000)
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Testo in vigore dal: 18-5-1976
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  E' convertito in legge il  decreto-legge  18  marzo  1976,  n.  46,
concernente misure urgenti in materia  tributaria,  con  le  seguenti
modificazioni: 
 
    all'articolo 1, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: 
    "Ai fini dell'applicazione dell'imposta, sui quantitativi di  gas
metano di cui al comma precedente viene  riconosciuta  una  riduzione
del 2 per cento"; 
 
    l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
    "L'azione per il recupero dell'imposta si prescrive  nel  termine
di cinque anni dal giorno in cui avrebbe dovuto essere effettuato  il
pagamento. 
    La  prescrizione  per  l'azione  del  recupero  dell'imposta   e'
interrotta dall'esercizio  dell'azione  penale  e  il  nuovo  termine
inizia a decorrere dalla data in cui la  sentenza  o  il  decreto  e'
divenuto definitivo. 
    Il  credito  dello  Stato  per  il  pagamento   dell'imposta   ha
privilegio sui  prodotti,  sui  contenitori,  sui  macchinari  e  sui
materiali mobili esistenti negli impianti di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo 1 ed e' preferito ad ogni altro credito. 
    Il diritto  al  rimborso  dell'imposta  indebitamente  pagata  si
prescrive entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento"; 
 
    all'articolo 8, le parole: "dal presente decreto" sono sostituite
dalle altre: "dai precedenti articoli"; 
 
    all'articolo 9, le parole: "del presente decreto" sono sostituite
dalle altre: "di cui ai precedenti articoli"; 
 
    all'articolo 13, secondo comma le parole: "quindici giorni"  sono
sostituite dalle altre: "trenta giorni"; 
 
    l'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
    "Sono esentati dal diritto erariale di  L.  90.000  previsto  dal
precedente articolo 16  o  possono  essere  assoggettati  al  diritto
erariale ridotto previsto dallo stesso articolo gli alcoli  importati
da Paesi delle Comunita' europee  provenienti  da  materie  vinose  o
dalle materie prime per cui e' previsto il diritto erariale  ridotto,
qualora da apposito certificato  riconosciuto  idoneo  dal  Ministero
delle  finanze,  d'intesa  con  il  Ministero   dell'industria,   del
commercio e dell'artigianato e con il  Ministero  dell'agricoltura  e
delle  foreste  risulti,  con  riferimento  alle  disposizioni  della
legislazione  italiana,  che  la  loro  fabbricazione   e   le   loro
caratteristiche sono  in  tutto  conformi  a  quelle  che  consentono
l'esenzione o l'applicazione in misura ridotta del diritto erariale. 
    Per i prodotti di cui al  precedente  comma  importati  da  Paesi
aderenti al GATT, qualora ricorra  la  condizione  ivi  prevista,  il
diritto erariale e' dovuto nella misura di L. 80.000 per ettanidro"; 
 
    all'articolo 24, ultimo comma, le parole: "200 litri idrati" sono
sostituite con le seguenti: "500 litri idrati"; 
 
    all'articolo 26, la parola: "quindici", e' sostituita dall'altra:
"sessanta"; 
 
    l'articolo 29 e' sostituito dal seguente: 
    "Alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      tabella A, parte  II,  i  numeri  38),  39),  54)  e  62)  sono
soppressi; i numeri 40) e 61) sono sostituiti dai seguenti: 
        n. 40) preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni
di carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio  o  vetro  (ex
v.d. 18.06); 
        n. 61) acqua, acque minerali; 
      tabella A, parte II, e' aggiunto il seguente numero: 
        n.  86)  apparecchi  di  ortopedia   (comprese   le   cinture
medico-chirurgiche);  oggetti  e  apparecchi  di  protesi   dentaria,
oculistica e simili; apparecchi per facilitare l'audizione ai  sordi;
oggetti e apparecchi per fratture (docce,  stecche  e  simili)  (v.d.
9019); 
      tabella A, parte III, la nota al n. 1 e' soppressa; il n. 1  e'
sostituito dal seguente: 
        n. 1) spettacoli sportivi di cui alla legge 5 dicembre  1975,
n. 656, e teatrali elencati al n. 4 della tariffa annessa al  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ivi compresi
gli  spettacoli  di  burattini  e  marionette  ovunque  tenuti  e  le
attivita' circensi e dello spettacolo viaggiante; 
      tabella B: 
        al n. 6 sono soppresse le parole: "collezione di  francobolli
e francobolli per collezione,  esclusi  quelli  aventi  corso  legale
nello Stato di emissione"; 
        i numeri 10), 16) e 21) sono sostituiti dai seguenti: 
        n. 10)  filati  e  tessuti  di  vicuna,  cammello,  cachemir;
prodotti tessili e per l'abbigliamento confezionati  in  tutto  o  in
parte prevalente con tali filati o tessuti; 
        n. 16) autovetture ed autoveicoli  di  cui  all'articolo  26,
lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno
1959, n. 393, con motore di cilindrata superiore a 2000  cc.  esclusi
quelli adibiti ad uso pubblico; motocicli per uso privato con  motore
di cilindrata superiore a 500 cc.; 
        n. 21) vini  spumanti  a  denominazione  di  origine  la  cui
regolamentazione obbliga  alla  preparazione  mediante  fermentazione
naturale in bottiglia"; 
 
    all'articolo 30 i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti: 
      "Per  le  cessioni  e  le  importazioni   di   autovetture   ed
autoveicoli di cui all'articolo 26, lettere a) e c) del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.  393,  con  motore  di
cilindrata fino a 2000 cc., compresi quelli adibiti ad  uso  pubblico
di cilindrata superiore  a  2000  cc.,  l'aliquota  dell'imposta  sul
valore aggiunto e' stabilita nella misura del 18 per  cento;  per  le
cessioni e le importazioni delle autovetture e degli  autoveicoli  di
cui al n. 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  e  successive  modificazioni,
l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura
del 35 per cento. 
      Per le cessioni e le importazioni  di  acqueviti  di  vino,  di
vinacce e di frutta l'aliquota dell'imposta sul  valore  aggiunto  e'
elevata dal dodici al diciotto per cento; per le  altre  acqueviti  e
per il gin di cui all'articolo 27 della tabella B allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, l'aliquota e' elevata dal trenta al  trentacinque  per
cento. 
      Per le cessioni dei prodotti elencati nella tabella A, parte I,
n. 14, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni, nonche' per le cessioni  di
vini spumanti classificabili tra i vini di uve fresche di cui  al  n.
36 della stessa tabella, ad eccezione di quelli  a  denominazione  di
origine la cui regolamentazione obbliga  alla  preparazione  mediante
fermentazione naturale in bottiglia, effettuate da  soggetti  diversi
da  quelli  indicati  nell'articolo  34,  primo  comma,  del  decreto
medesimo, l'aliquota dell'imposta sul valore  aggiunto  e'  stabilita
nella misura del dodici per cento.  Sulle  importazioni  da  chiunque
effettuate l'imposta sul valore aggiunto si applica nella misura  del
dodici per cento. 
      Per le operazioni soggette all'aliquota  del  trentacinque  per
cento la percentuale di cui al  quarto  comma  dell'articolo  27  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
successive modificazioni, e' stabilita nel 25,90 per cento. 
      L'aliquota del 6 per cento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
prevista per le prestazioni di cui alla tabella A, parte III,  n.  4,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,
n. 633, e successive modificazioni, nonche' per  le  somministrazioni
di alimenti e bevande nei pubblici esercizi  di  cui  all'articolo  1
della legge 23 dicembre 1972, n. 821, e' elevata al nove per cento. 
      Il limite di L. 2.500 di cui all'articolo 74, lettera  c),  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  e'
elevato a lire 3.000". 
 
   all'articolo 33, dopo il terzo comma, e' inserito il seguente: 
      "Nei casi di  rateizzazione  del  canone  di  abbonamento  alle
diffusioni televisive,  gli  ammontari  della  tassa  di  concessione
governativa indicati nel terzo comma delle note a margine al  n.  125
della tariffa annessa al decreto del Presidente della  Repubblica  26
ottobre 1972, n. 641, sono fissati in L. 1.530 per rata semestrale  e
L. 800 per rata trimestrale"; 
 
    il sesto comma e' sostituito dal seguente: 
      "L'integrazione  deve  essere  corrisposta  congiuntamente   al
pagamento della tassa per l'anno 1977"; 
 
    all'articolo 36 e' premesso il seguente comma: 
      "Le disposizioni degli articoli da 1 a 30 del presente  decreto
hanno efficacia fino al 31 dicembre 1977".