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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1975, n. 474

Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/02/2011)
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Testo in vigore dal: 17-2-2011
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che  approva  il  testo  unico   delle   leggi   costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Sentita la  commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione
prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1972, n. 670; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto con i Ministri per la sanita' ed il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Le attribuzioni dell'amministrazione  dello  Stato  in  materia  di
igiene e sanita', ivi compresa l'assistenza sanitaria ed ospedaliera,
esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici  dello
Stato sia per il tramite di enti e di istituti pubblici  a  carattere
nazionale o sovraprovinciale e quelle  gia'  spettanti  alla  regione
Trentino-Alto Adige in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera
sono esercitate, per il  rispettivo  territorio,  dalle  province  di
Trento e  di  Bolzano  con  l'osservanza  delle  norme  del  presente
decreto. 
  Nelle attribuzioni di cui al precedente comma sono  comprese  anche
l'igiene  e  medicina  del  lavoro,  nonche'  la  prevenzione   degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. 
  Ai fini di cui al  comma  precedente,  spettano  in  particolare  i
poteri e le facolta' di cui agli articoli  8  e  9  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520. 
  ((Rientrano altresi' nelle attribuzioni di cui al primo comma anche
le funzioni di assistenza sanitaria  ai  detenuti  e  agli  internati
negli  istituti  penitenziari  nonche'  quelle  relative  ai  servizi
minorili per la giustizia; tra le  predette  funzioni  sono  comunque
comprese quelle concernenti il rimborso alle comunita'  terapeutiche,
sia per i tossicodipendenti che per  i  minori  affetti  da  disturbi
psichici, delle spese  sostenute  per  il  mantenimento,  la  cura  e
l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96,  commi  6  e
6-bis, del testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309,  e  per  il  collocamento  nelle
medesime comunita' dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24
del  decreto  legislativo  28   luglio   1989,   n.   272,   disposto
dall'autorita' giudiziaria. Restano ferme le competenze in capo  agli
organi statali in materia di sicurezza  all'interno  delle  strutture
sanitarie ubicate  negli  istituti  penitenziari  e  nell'ambito  dei
luoghi esterni  di  cura  ove  siano  ricoverati  i  detenuti  e  gli
internati. Al fine di  assicurare  il  necessario  coordinamento  tra
servizi sanitari e amministrazione penitenziaria e giustizia minorile
saranno definite apposite intese tra i competenti organi  provinciali
e statali)).