LEGGE 17 agosto 1974, n. 386

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, recante norme per l'estinzione dei debiti degli enti mutualistici nei confronti degli enti ospedalieri, il finanziamento della spesa ospedaliera e l'avvio della riforma sanitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/11/1974)
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Testo in vigore dal: 30-8-1974
al: 17-11-1974
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge  8  luglio  1974,  n.  264,
recante norme per la estinzione dei debiti  degli  enti  mutualistici
nei confronti degli enti ospedalieri, il  finanziamento  della  spesa
ospedaliera e  l'avvio  della  riforma  sanitaria,  con  le  seguenti
modificazioni: 
 
  All'articolo 1, 
 
    alla  fine  del  primo  comma  sono  aggiunte  le   parole:   "e,
nell'ambito delle residue disponibilita', dei comuni "; 
 
    dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: 
  "Nella liquidazione dei crediti vantati dagli enti ospedalieri  per
rette di degenza si terra' conto degli oneri finanziari che  potranno
eventualmente ricadere sugli enti medesimi ove la  realizzazione  dei
crediti abbia luogo successivamente al 31 marzo 1975. 
  Gli amministratori ed  i  tesorieri  degli  enti  ospedalieri  sono
responsabili della destinazione degli importi assegnati a tacitazione
dei  crediti  vantati  nei  confronti  degli  enti  mutualistici  per
l'estinzione dei debiti verso istituti bancari e verso  fornitori  di
materiali connessi con l'esercizio dell'attivita' ospedaliera. 
 I collegi sindacali vigileranno per  la  puntuale  osservanza  degli
adempimenti di cui ai commi precedenti". 
 
  All'articolo 2, 
 
    nel primo comma, la parola: emerge", e' sostituita dalla  parola:
"risulta"; la parola: "32", e' sostituita dalla parola:  "16",  e  le
parole:  "comitati  regionali",  sono  sostituite  con   le   parole:
"competenti organi"; 
    nel  secondo  comma,  le  parole:   "da   istituti   e   cliniche
universitarie, da istituti pubblici di ricovero e  cura  a  carattere
scientifico,  da  istituti  ed  enti  di  cui  al   penultimo   comma
dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, da case di cura
private", sono sostituite dalle parole: "e dagli  altri  istituti  ed
enti pubblici e privati di ricovero e  cura  e  dalle  case  di  cura
private"; 
    dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: 
  "Le somme destinate ai comuni saranno versate in apposito  capitolo
dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. 
  Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i  Ministri
per il tesoro e per  la  sanita',  saranno  stabiliti  i  criteri  di
riparto e le modalita' per la erogazione delle somme stanziate". 
 
  Dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
  "Art. 2-bis.  -  A  partire  dall'anno  1975  dal  gettito  di  cui
all'articolo 4 e' prelevata annualmente la somma di lire 50  miliardi
per essere destinata alla copertura,  degli  oneri  conseguenti  alle
operazioni finanziarie che il Ministro per il tesoro  e'  autorizzato
ad effettuare, ad integrazione di quelle di cui all'articolo 1,  fino
a concorrenza dell'importo  necessario  per  assicurare  l'estinzione
dell'esposizione debitoria dei comuni nei  confronti  degli  ospedali
per  assistenza  ospedaliera  che   non   possa   essere   assicurata
nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 1. 
  Si applicano gli ultimi due commi del precedente articolo 2". 
 
  All'articolo 3, 
 
    al primo comma, la  parola:  "febbraio",  e'  sostituita  con  la
parola: "maggio". 
 
  All'articolo 4, 
 
    al secondo comma, la parola: "1969", e' sostituita con la parola:
"1963"; 
    il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  "A decorrere dal 1 luglio 1974, e' istituita una  quota  aggiuntiva
annua   ai   contributi   dovuti   dai   lavoratori   autonomi    per
l'assicurazione  contro  le  malattie,   ai   sensi   delle   vigenti
disposizioni, nella misura di L. 3.300 a carico di ciascun  artigiano
ed esercente attivita' commerciale e  nella  misura  di  L.  1.650  a
carico  di  ciascun  coltivatore  diretto.  Per   ciascun   familiare
assistibile la quota aggiuntiva e' determinata nella misura  di  lire
1.650". 
 
  L'articolo 6 e' sostituito dal seguente: 
 
  "Con riferimento all'articolo 117 della  Costituzione  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto  e  sino  alla
entrata in vigore della riforma sanitaria e' vietato: 
    a) istituire da parte degli  enti  ospedalieri  nuove  divisioni,
sezioni  o  servizi  quando  questi  non  rispondano   a   specifiche
inderogabili esigenze di assistenza sanitaria delle comunita'  locali
che non possano essere soddisfatte mediante utilizzazione di analoghe
strutture esistenti in ospedali limitrofi e quando questi,  nel  caso
delle cliniche  e  degli  istituti  universitari  convenzionati,  non
rispondano ad imprescindibili esigenze didattiche e di ricerca; 
    b) aumentare gli organici  degli  enti  ospedalieri  e  assumere,
anche temporaneamente, nuovo  personale  salvo  la  sostituzione  del
personale cessato dal  servizio  o  collocato  in  aspettativa  senza
assegni o in congedo per gravidanza e puerperio e salvo il caso della
istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi per le riconosciute
inderogabili esigenze di cui alla lettera a). 
  Il divieto di cui alla precedente lettera b) non si applica per  le
assunzioni  nell'ambito  dei  posti  previsti  dalle  vigenti  piante
organiche. 
  Le  regioni  nell'esercizio  delle   loro   funzioni   in   materia
ospedaliera dettano norme per il rispetto della disciplina di cui  ai
commi  precedenti  attenendosi  al  principio  legislativo  in   essi
contenuto". 
 
  All'articolo 7, 
 
    nel primo comma, le parole: "degli organi", sono  sostituite  con
le parole: "di organi"; le parole: "degli enti", sono sostituite  con
le parole: "di enti"; dopo le parole: "presso gli enti  ospedalieri",
sono aggiunte le parole: "e di altre commissioni consultive  nominate
dalla stessa amministrazione"; 
 
    dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Le leggi regionali dovranno, altresi', determinare  i  limiti  non
superabili  dei  compensi  dovuti   agli   altri   componenti   delle
commissioni di cui al precedente  comma,  che  non  siano  membri  di
organi di amministrazione ne' dipendenti di enti ospedalieri"; 
    nel secondo comma, alla lettera a), dopo la parola: 
"indennita'", e' aggiunta la parola: ", addizionali"; 
    il quarto e quinto comma sono sostituiti dal seguente: 
  "Per i medici ospedalieri l'attivita'  libero-professionale  e  per
servizi  convenzionati  e'  disciplinata  dagli   accordi   nazionali
stipulati ai sensi dell'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968,  n.
132, fatto salvo che la somma complessiva dei proventi dovuti per  la
stessa non potra' superare come tetto retributivo il 60 per cento del
trattamento economico per i medici a tempo pieno ed il 40  per  cento
per i medici a tempo definito"; 
    nell'ottavo comma, dopo la parola: "medesimi", sono  aggiunte  le
parole:  "salve  le  deroghe  consentite  con  autorizzazione   della
regione. La predetta autorizzazione e'  di  competenza  della  giunta
regionale fatte salve le attribuzioni del consiglio  regionale  o  di
altri organi della regione eventualmente previsti dallo statuto o  da
leggi della regione"; 
 
    dopo l'ottavo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Il divieto di cui al precedente comma non  si  applica  agli  atti
gia' deliberati e pubblicati alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto". 
 
  All'articolo 8, 
 
    nel primo  comma,  la  parola:  "banditi",  e'  sostituita  dalla
parola: "indetti"; 
 
    dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: 
  "Limitatamente al personale sanitario l'autorizzazione  di  cui  al
comma precedente puo' essere concessa anche nel caso di copertura  di
posti gia' vacanti in pianta organica alla data di entrata in  vigore
del presente decreto. 
  Le casse ad ordinamento provinciale autonomo possono provvedere  ad
assunzioni di carattere temporaneo, ai sensi della  legge  18  aprile
1968, n. 230, in relazione ad  assenze  di  personale  di  ruolo  per
aspettativa nei casi previsti dalla legge, per congedi straordinari e
per gravidanza e puerperio"; 
 
    il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  "Le convenzioni  e  relative  tariffe  gia'  stipulate  dagli  enti
mutualistici con le categorie dei medici e  dei  farmacisti,  nonche'
con  le  categorie  sanitarie   ausiliarie,   anche   se   ratificate
successivamente alla data  del  presente  decreto  con  delibere  dei
competenti   consigli   di   amministrazione   da   sottoporre   alla
approvazione dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per
il tesoro  opereranno,  nei  termini  e  nelle  misure  dalle  stesse
previsti, fino all'entrata in  vigore  della  riforma  sanitaria.  Le
tariffe di cui al presente comma non sono suscettibili di aumento". 
 
  All'articolo 9, 
 
    nel primo comma, dopo la parola:  "malattia",  sono  aggiunte  le
parole: "ferme restando le rispettive modalita' di prescrizione"; 
 
    dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: 
  A partire dal 1 gennaio 1975 la norma di cui al precedente comma si
applica  altresi'  ai  soggetti  che  si  avvalgono   dell'assistenza
farmaceutica in forma indiretta"; 
 
    il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  "Entro il  30  giugno  1975  ed  entro  il  30  giugno  degli  anni
successivi, il prontuario terapeutico sara' riveduto con decreto  del
Ministro per la sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita'  e
un comitato di esperti presieduto dallo stesso Ministro. Il direttore
dell'Istituto superiore di sanita' e' membro di diritto del  predetto
comitato"; 
    al quarto comma, dopo  le  parole:  "vendita  al  pubblico"  sono
aggiunte le altre: "delle specialita' medicinali, ad eccezione  degli
emoderivati e degli altri preparati comunque di origine umana". 
 
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
 
  "E' abrogato il primo comma dell'articolo 6 della  legge  25  marzo
1971, n. 213. 
  La liquidazione della Cassa nazionale di  conguaglio  di  cui  alla
citata legge 25 marzo 1971, n. 213, ha luogo mediante il conferimento
delle disponibilita' nel conto corrente infruttifero aperto presso la
Tesoreria centrale, denominato "Ministero del tesoro - Conto speciale
per  il  finanziamento   dell'assistenza   ospedaliera   "   di   cui
all'articolo 5 del presente decreto. 
  I  erediti  degli  enti  ospedalieri  nei  confronti  della   Cassa
nazionale di conguaglio sono estinti. Gli enti ospedalieri  apportano
ai rispettivi bilanci le necessarie modificazioni. 
  Le somme che alla data di pubblicazione della legge di  conversione
del presente decreto fossero ancora dovute dagli enti mutualistici ed
assistenziali alla Cassa  saranno  versate  direttamente  dagli  enti
stessi al conto corrente di cui al secondo comma". 
 
  L'articolo 11 e' soppresso. 
 
  All'articolo 12, 
 
    al primo comma, le parole: "nonche'  alle  province  autonome  di
Trento e Bolzano" sono soppresse e  le  parole:  "delle  cliniche  ed
istituti universitari, degli istituti di ricovero e cura riconosciuti
a carattere scientifico, degli istituti ed enti di  cui  all'articolo
1, penultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e delle case
di cura private", sono sostituite con le parole: "stipulate  a  norma
del successivo articolo 18"; 
 
    dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti: 
  "Sino alla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di  riforma
sanitaria le regioni erogano, altresi', l'assistenza  ospedaliera  in
forma indiretta nei confronti dei soggetti assistibili che ne abbiano
diritto in base ai vigenti ordinamenti dei rispettivi  enti  o  casse
mutue di malattia. 
  Qualora gli iscritti e i rispettivi familiari che ne abbiano titolo
non si avvalgano dell'assistenza ospedaliera gestita  dalle  regioni,
ma si ricoverino in istituti di cura non convenzionati  o  in  classi
diverse da quelle convenzionate, le regioni rimborseranno  una  quota
non inferiore alla spesa media sostenuta dalla regione  per  analoghe
prestazioni nelle case di cura private  convenzionate  ubicate  nella
regione"; 
 
    dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Le regioni assicurano, secondo i vigenti  ordinamenti  degli  enti
mutualistici, l'assistenza ospedaliera all'estero nei confronti degli
aventi diritto che si trovino  fuori  dal  territorio  nazionale  per
ragioni di lavoro"; 
 
    dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: 
  "E' fatto obbligo agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero
e cura di cui al presente articolo di comunicare al  competente  ente
gestore di assistenza malattia la data del ricovero, con la  relativa
diagnosi e - al termine della degenza - la data  del  dimissionamento
del ricoverato avente diritto all'indennita' economica di malattia". 
 
  Dopo l'articolo 12 e' aggiunto il seguente: 
 
  "Art. 12-bis. - Con decreto del  Presidente  della  Repubblica,  da
emanarsi entro il 1 luglio 1975, previa delibera  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta dei Ministri per  il  lavoro  e  la  previdenza
sociale, per la sanita' e per il tesoro  -  e  con  il  concerto  dei
Ministri di competenza - sono sciolti i consigli  di  amministrazione
dell'INAM,  dell'ENPAS,  dell'INADEL,  dell'ENPDEDP,  dell'ENPALS,  e
delle  Federazioni  nazionali  delle  casse  mutue  degli  artigiani,
commercianti e coltivatori diretti.  Con  il  medesimo  decreto  sono
nominati i commissari straordinari per la temporanea  gestione  degli
enti stessi fino alla data di emanazione del decreto di cui al  terzo
comma. 
  Con decreto del presidente della giunta provinciale di Trento e del
presidente  della  giunta  provinciale  di   Bolzano   sono   sciolti
rispettivamente i  consigli  di  amministrazione  delle  casse  mutue
provinciali di malattia di Trento  e  di  Bolzano.  Con  il  medesimo
decreto sono nominati i rispettivi  commissari  straordinari  per  la
temporanea gestione delle casse stesse fino alla data  di  emanazione
del decreto di cui al terzo comma. 
  Con decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri per il tesoro e per la sanita'  e  con  gli  altri  Ministri
vigilanti, da emanarsi almeno 60 giorni prima del termine di  cui  al
successivo comma, sono individuati gli altri enti  non  compresi  tra
quelli di cui al primo comma e le gestioni di assistenza malattia  da
sopprimere. Con il medesimo decreto sono resi autonomi i  servizi  di
assistenza sanitaria degli enti di previdenza sociale e  si  provvede
alla nomina di commissari straordinari per la temporanea gestione  di
detti servizi. 
  Al compimento del biennio dalla data del decreto di  cui  al  primo
comma, sono estinti tutti gli enti e le  gestioni  autonome  preposti
all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime  mutualistico,  le
cui  funzioni  e  relative  strutture  sono  ripartite,  secondo   le
rispettive competenze, tra lo Stato, le  regioni  e  gli  altri  enti
territoriali per l'attuazione del servizio sanitario nazionale". 
 
  All'articolo 13, 
 
    dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Per  i  lavoratori  stagionali  all'estero,  che   rientrano   nel
territorio nazionale, l'importo di cui al primo comma e'  commisurato
al periodo medio di permanenza della categoria  di  appartenenza  nel
territorio nazionale". 
 
  All'articolo 14, 
 
  al secondo comma, punto  1),  al  primo  alinea,  dopo  le  parole:
"gestioni o casse", e' aggiunta la parola "anche"; al secondo alinea,
dopo la parola: "contribuzioni", sono aggiunte  le  parole:  "escluse
quelle facoltative  ed  integrative  a  qualsiasi  titolo";  dopo  le
parole: "51 per cento" sono aggiunte le seguenti: "Per  gli  istituti
ed enti mutuo-previdenziali a  bilancio  unitario,  che  non  abbiano
gestioni  autonome  per  l'assistenza  sanitaria,  la   quota   delle
contribuzioni da versare per  l'anno  1975  al  fondo  nazionale  per
l'assistenza ospedaliera e' pari alla spesa ospedaliera  accertata  a
consuntivo per il  1973,  maggiorata  della  percentuale  d'incidenza
delle spese generali accertate per il medesimo anno";  al  punto  4),
dopo la parola: "propri",  sono  aggiunte  le  parole:  "o  da  altre
entrate". 
 
  All'articolo 15, 
 
    al primo comma, dopo le  parole:  "punto  1)",  e'  soppressa  la
parola: "e"; 
    al quarto comma la parola:  "ospedaliero",  e'  sostituita  dalle
seguenti: "per l'assistenza ospedaliera". 
 
  All'articolo 16, 
 
    al primo  comma,  la  parola:  "febbraio",  e'  sostituita  dalla
parola: "maggio"; 
 
    dopo l'ultimo comma e' aggiunto il seguente: 
  "Il CIPE, su proposta del Ministro per la sanita', di concerto  con
il Ministro per il tesoro, sentita la commissione  interregionale  di
cui al primo comma, verifica annualmente l'andamento  della  gestione
del  fondo  nazionale  per  l'assistenza  ospedaliera  ed  i  livelli
qualitativi  e  quantitativi  di  assistenza  ospedaliera  assicurati
sull'intero territorio  nazionale.  Ove  da  detta  verifica  dovesse
riscontrarsi  l'insufficienza  del   fondo   stesso,   con   apposito
provvedimento legislativo si provvede alla revisione delle  fonti  di
alimentazione di cui all'articolo 14". 
 
  All'articolo 18, 
 
    al primo comma, dopo  la  parola:  "regioni",  sono  aggiunte  le
parole: "con idonei atti deliberativi", e dopo la parola:  "nonche'",
sono aggiunte le altre: quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 
817, e"; 
    al secondo comma le parole: "dai Ministeri della  sanita',"  sono
sostituite dalle parole: "dal Ministro per la  sanita',  di  concerto
con i Ministri"; 
    il terzo comma e' soppresso; 
 
    dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: 
  "Fino a quando  non  saranno  stati  emanati  dal  Ministero  della
sanita' gli schemi previsti dal secondo comma del presente  articolo,
o non saranno state  approvate  le  deliberazioni  di  stipula  delle
convenzioni  di  cui  al  primo  comma  dello  stesso  articolo,   le
convenzioni in  atto  all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto
resteranno in vigore, intendendosi  sostituite  le  regioni  all'ente
mutualistico stipulante. 
  Gli schemi di convenzione di cui  al  secondo  comma  del  presente
articolo dovranno essere emanati dal Ministero della sanita' entro  e
non oltre il primo semestre del 1975". 
 
  All'articolo 19, 
 
    al secondo comma sono soppresse le parole:  "che  sara'  regolato
con la legge per la riforma sanitaria". 
 
  L'articolo 20 e' sostituito dal seguente: 
 
  "Ai fini del coordinamento dell'attivita' degli  enti  mutualistici
dei lavoratori autonomi e dipendenti con la programmazione  regionale
e con l'attivita' degli enti ospedalieri ogni regione  istituisce  un
comitato regionale. 
  Il comitato, nominato dalla  regione  e  presieduto  dall'assessore
alla sanita', ha facolta' di proposta e  deve  essere  sentito  sulle
questioni attinenti al miglioramento dei servizi sanitari degli  enti
mutualistici nell'ambito della regione". 
 
  L'articolo 22 e' sostituito dal seguente: 
 
  "Alla attuazione delle norme fondamentali di riforma  dei  principi
stabiliti dalla presente  legge  nella  regione  Trentino-Alto  Adige
provvederanno rispettivamente la regione  Trentino-Alto  Adige  e  le
province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  secondo  le  rispettive
competenze.  A  tal  fine  le  province  disporranno  di  una   somma
determinata in sede di  definizione  della  quota  variabile  di  cui
all'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670, in  relazione  alla  spesa  dello  Stato  nello  stesso
settore". 
 
  All'articolo 23, 
 
       e' aggiunto il seguente comma: 
  "Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare  con  propri
decreti le variazioni di bilancio  occorrenti  per  l'attuazione  del
presente decreto". 
  L'articolo 24 e' soppresso. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 17 agosto 1974 
 
                                LEONE 
 
                                                 RUMOR - V. COLOMBO - 
                                                BERTOLDI - E. COLOMBO 
                                                           - GIOLITTI 
 
Visto, il Guardasigilli: ZAGARI