stai visualizzando l'atto

LEGGE 12 febbraio 1968, n. 132

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/12/1978)
nascondi
Testo in vigore dal:  27-3-1968

Art. 40

Norme delegate sull'ordinamento dei servizi degli
enti ospedalieri e dei servizi di assistenza negli
istituti e cliniche universitarie di ricovero e cura

e sullo stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri.

Il Governo della Repubblica, sentita una commissione parlamentare di 10 senatori e di 10 deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, è autorizzato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro, e, per la parte di sua competenza, con il Ministro per la pubblica istruzione, previa consultazione delle associazioni sindacali delle categorie interessate, compresi i rappresentanti dei clinici e degli assistenti universitari, e dei rappresentanti delle amministrazioni ospedaliere designati dalla relativa associazione, uno o più decreti aventi forza di legge ordinaria nelle seguenti materie:
1) ordinamento interno dei servizi ospedalieri;
2) ordinamento interno dei servizi di assistenza delle cliniche e degli istituti universitari di ricovero e cura.
3) stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri, salvo quanto stabilito nel comma seguente.
Il rapporto di lavoro, per quanto riguarda il trattamento e gli istituti normativi di carattere economico, è stabilito, previ accordi nazionali tra i sindacati e le associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri, dai singoli enti ospedalieri con delibere soggette ai controlli di legge.