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DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 261

Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 355 (in G.U. 20/08/1974, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/07/1992)
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Testo in vigore dal: 23-7-1992
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione; 
  Ritenuta la necessita' e  l'urgenza  di  provvedere  alla  modifica
delle vigenti norme relative al collocamento a  riposo  dei  pubblici
dipendenti ex combattenti e assimilati; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto  con  i  Ministri  per   l'organizzazione   della   pubblica
amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la  programmazione
economica; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Il personale che a norma degli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio
1370, n. 336, dell'articolo unico della legge 8 luglio 1971, n.  541,
degli articoli 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha titolo  a
fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio  1970,
n.  336,  deve  presentare  domanda  all'amministrazione  o  ente  di
appartenenza, a pena di decadenza, nel  termine  di  sessanta  giorni
dalla data di pubblicazione della legge di conversione  del  presente
decreto. Scaduto tale termine la domanda e' irrevocabile. (2) 
  Il collocamento a riposo del personale di cui  al  primo  comma  e'
disposto per contingenti annuali in ragione del 20%  dei  richiedenti
di ciascuna amministrazione o ente, a cominciare dai piu' anziani  di
eta', nell'ambito di ciascun ruolo, carriera, grado  o  categoria  di
appartenenza. In caso di pari eta' e'  collocato  a  riposo  il  piu'
anziano per servizio. 
  Il collocamento a riposo avverra' per contingenti del 10 per  cento
il 1 luglio e il 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 luglio 1975.
Detto collocamento per il personale contemplato dalla legge 30 luglio
1973, n. 477, avverra' con decorrenza 1 ottobre  di  ciascun  anno  a
partire dal 1975. Ogni contingente semestrale dovra'  comprendere  il
collocamento a  riposo,  a  titolo  di  precedenza,  di  mutilati  ed
invalidi di guerra nel limite massimo del 30 per cento.  Gli  esclusi
verranno  assegnati  al  contingente  immediatamente  successivo  con
precedenza su tutti gli altri richiedenti. 
  Entro 120 giorni dal termine previsto per  la  presentazione  della
domanda i contingenti di cui ai precedenti commi  saranno  pubblicati
nel bollettino ufficiale delle  rispettive  amministrazioni,  che  ne
daranno notizia agli interessati. 
  Sono fatte salve le cessazioni dal servizio, coi benefici di cui al
primo comma, per raggiungimento dei  limiti  di  eta'  o  dei  limiti
massimi di anzianita' di servizio di cui all'articolo 2  della  legge
15 febbraio 1958, n. 46, o per dispensa dal servizio  per  motivi  di
salute, per decesso dell'impiegato ovvero in applicazione della legge
10 dicembre 1973, n. 804. 
  Per tutto il personale della scuola e' fatta salva in ogni caso  la
riliquidazione del  trattamento  di  pensione  e  dell'indennita'  di
buonuscita o di  previdenza  spettante  ai  sensi  dell'articolo  15,
ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477.  Tale  disposizione
si applica anche per il personale che cessera' dal servizio  dopo  il
25 giugno 1975. 
  COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N. 355. (2) ((3)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 27 dicembre 1975, n. 687,  convertito  senza  modificazioni
dalla L. 7 febbraio 1976, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma  1)
che  "In  deroga  al  disposto  del  primo  comma  dell'art.  1   del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito,  con  modificazioni,
nella legge 14 agosto 1974, n. 355,  gli  appartenenti  al  personale
civile e militare della pubblica sicurezza, gli appartenenti all'Arma
dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza,  al  Corpo  degli
agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato  possono,  entro
il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di  pubblicazione
del presente decreto, revocare le domande di  collocamento  a  riposo
presentate ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e  successive
modificazioni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "Per il personale di cui  al
precedente articolo, gia' compreso nel contingente di cui all'art.  1
del  decreto-legge  8  luglio   1974,   n.   261,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, per  il  quale  e'
previsto il collocamento a riposo dal  1  gennaio  1976,  i  relativi
provvedimenti di cessazione dal servizio, salvo per coloro che  siano
raggiunti dai limiti di eta', rimangono sospesi fino allo scadere del
termine per la presentazione delle domande  di  revoca  indicate  nel
precedente art. 1". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 15 luglio  1992,  n.  330
(in G.U. 1a s.s. 22/07/1992, n. 31), ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non  estende
a tutti gli altri lavoratori destinatari di quelle  provvidenze,  tra
le ipotesi di cessazione dal servizio non pregiudicanti il  godimento
dei benefici stabiliti per gli ex  combattenti,  anche  quella  della
anticipata estinzione del rapporto di  lavoro  per  soppressione  del
posto o riduzione dell'organico".