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DECRETO-LEGGE 8 luglio 1974, n. 261

Modificazioni alla legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici, ex combattenti ed assimilati.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1974, n. 355 (in G.U. 20/08/1974, n.217).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/07/1992)
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Testo in vigore dal:  23-7-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla modifica delle vigenti norme relative al collocamento a riposo dei pubblici dipendenti ex combattenti e assimilati;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1



Il personale che a norma degli articoli 1 e 4 della legge 24 maggio 1370, n. 336, dell'articolo unico della legge 8 luglio 1971, n. 541, degli articoli 1 e 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, ha titolo a fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, deve presentare domanda all'amministrazione o ente di appartenenza, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine la domanda è irrevocabile. (2)
Il collocamento a riposo del personale di cui al primo comma è disposto per contingenti annuali in ragione del 20% dei richiedenti di ciascuna amministrazione o ente, a cominciare dai più anziani di età, nell'ambito di ciascun ruolo, carriera, grado o categoria di appartenenza. In caso di pari età è collocato a riposo il più anziano per servizio.
Il collocamento a riposo avverrà per contingenti del 10 per cento il 1 luglio e il 1 gennaio di ogni anno, a partire dal 1 luglio 1975.
Detto collocamento per il personale contemplato dalla legge 30 luglio 1973, n. 477, avverrà con decorrenza 1 ottobre di ciascun anno a partire dal 1975. Ogni contingente semestrale dovrà comprendere il collocamento a riposo, a titolo di precedenza, di mutilati ed invalidi di guerra nel limite massimo del 30 per cento. Gli esclusi verranno assegnati al contingente immediatamente successivo con precedenza su tutti gli altri richiedenti.
Entro 120 giorni dal termine previsto per la presentazione della domanda i contingenti di cui ai precedenti commi saranno pubblicati nel bollettino ufficiale delle rispettive amministrazioni, che ne daranno notizia agli interessati.
Sono fatte salve le cessazioni dal servizio, coi benefici di cui al primo comma, per raggiungimento dei limiti di età o dei limiti massimi di anzianità di servizio di cui all'articolo 2 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, o per dispensa dal servizio per motivi di salute, per decesso dell'impiegato ovvero in applicazione della legge 10 dicembre 1973, n. 804.
Per tutto il personale della scuola è fatta salva in ogni caso la riliquidazione del trattamento di pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza spettante ai sensi dell'articolo 15, ultimo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477. Tale disposizione si applica anche per il personale che cesserà dal servizio dopo il 25 giugno 1975.
COMMA SOPPRESSO DALLA L. 14 AGOSTO 1974, N. 355. (2)
((3))
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 27 dicembre 1975, n. 687, convertito senza modificazioni dalla L. 7 febbraio 1976, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga al disposto del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, gli appartenenti al personale civile e militare della pubblica sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato possono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, revocare le domande di collocamento a riposo presentate ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2) che "Per il personale di cui al precedente articolo, già compreso nel contingente di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, per il quale è previsto il collocamento a riposo dal 1 gennaio 1976, i relativi provvedimenti di cessazione dal servizio, salvo per coloro che siano raggiunti dai limiti di età, rimangono sospesi fino allo scadere del termine per la presentazione delle domande di revoca indicate nel precedente art. 1".
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AGGIORNAMENTO (3)

La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 15 luglio 1992, n. 330 (in G.U. 1a s.s. 22/07/1992, n. 31), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non estende a tutti gli altri lavoratori destinatari di quelle provvidenze, tra le ipotesi di cessazione dal servizio non pregiudicanti il godimento dei benefici stabiliti per gli ex combattenti, anche quella della anticipata estinzione del rapporto di lavoro per soppressione del posto o riduzione dell'organico".