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DECRETO-LEGGE 27 dicembre 1975, n. 687

Riapertura, in favore degli appartenenti alle forze dello ordine, dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato ai sensi dell'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

note:
Decreto-Legge convertito dalla L. 07 febbraio 1976, n. 25 (in G.U. 25/02/1976, n.50).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/1976)
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Testo in vigore dal:  30-12-1975

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza, in relazione alle particolari esigenze di servizio delle forze di polizia, di disporre la riapertura dei termini per la revoca delle domande di collocamento a riposo agevolato, di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1


In deroga al disposto del primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, gli appartenenti al personale civile e militare della pubblica sicurezza, gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia ed al Corpo forestale dello Stato possono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, revocare le domande di collocamento a riposo presentate ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
Salvi gli effetti di cui al precedente comma, rimangono immutati i contingenti dei collocamenti a riposo già stabiliti ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355.