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LEGGE 15 febbraio 1958, n. 46

Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/1972)
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Testo in vigore dal:  11-3-1958

Art. 2


Resta fermo il diritto degli impiegati civili di essere collocati a riposo su domanda al compimento del 40° anno di servizio utile e negli altri casi previsti dalle vigenti disposizioni.
Resta del pari ferma la facoltà dell'Amministrazione di collocare a riposo, d'ufficio, l'impiegato quando abbia compiuto quaranta anni di servizio effettivo e negli altri casi in cui tale facoltà sia prevista dalle vigenti disposizioni.