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LEGGE 22 dicembre 1969, n. 1011

Modifiche alla legge 29 novembre 1965, n. 1323, riguardante norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente tra lo Stato e la cooperativa marinara "Garibaldi".

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Testo in vigore dal: 22-1-1970
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il primo comma dell'articolo unico della legge 29 novembre 1965, n.
1323,  e'  sostituito,  con  effetto  dalla data di entrata in vigore
della legge medesima, dal seguente:
  "Per  il residuo credito derivante dal mutuo concesso dall'Istituto
mobiliare  italiano  (IMI)  a  nome  e  per  conto  dello  Stato alla
cooperativa   marinara   "Garibaldi",  ai  sensi  del  secondo  comma
dell'articolo  26  della  legge  8  marzo  1949,  n.  75,  modificato
dall'articolo  13  della  legge  12  maggio  1950,  n.  348,  per  il
ripristino  della  nave  "Nino  Bixio",  e'  consentita la estinzione
totale contro rinunzia della cooperativa marinara "Garibaldi" a tutte
le  sue  ragioni  di  credito, pretese o rivendicazioni nei confronti
dello  Stato  in  dipendenza di perdite, avarie ed altri danni subiti
per causa bellica dalle navi mercantili di sua proprieta'".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1969

                               SARAGAT

                                                 RUMOR - COLOMBO E. -
                                                           COLOMBO V.

Visto, il Guardasigilli: GAVA