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LEGGE 29 novembre 1965, n. 1323

Norme per la sistemazione del rapporto finanziario esistente fra lo Stato e la cooperativa marinara "Garibaldi".

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Testo in vigore dal:  28-12-1965
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Per il residuo del mutuo concesso dall'Istituto mobiliare italiano (IMI) a nome e per conto dello Stato alla cooperativa marinara "Garibaldi", ai sensi del secondo comma dell'articolo 26 della legge 8 marzo 1949, n. 75, modificato dall'articolo 13 della legge 12 maggio 1950, n. 348, per il ripristino della nave "Nino Bixio", è consentita la estinzione totale o parziale mediante rinunzia della cooperativa marinara "Garibaldi" a crediti diversi accertati nei confronti dello Stato.
Per l'attuazione della presente legge il Ministro per il tesoro 6 autorizzato al compimento degli atti richiesti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 novembre 1865

SARAGAT MORO - SPAGNOLLI - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE