LEGGE 12 maggio 1950, n. 348

Modificazione della legge 8 marzo 1949, n. 75, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

Testo in vigore dal: 22-6-1950
                              Art. 13.

  L'art. 26 della legge e' cosi' modificato:
  Al  primo  comma  le parole: "Ai proprietari di navi mercantili non
superiori  a  150  tonnellate  di stazza lorda" sono sostituite dalle
parole:  "Ai  proprietari  di  navi  mercantili  non  superiori a 300
tonnellate di stazza lorda".
  Successivamente,  allo stesso comma, le parole: "E' in facolta' del
Ministro  per  la  marina  mercantile di consentire raggruppamenti di
proprietari  di  cui  al  presente comma per costruzioni in comune di
unita'  non  superiori  alle  600  tonnellate  di  stazza lorda" sono
sostituite  con le parole: "E' in facolta' del Ministro per la marina
mercantile  di  consentire  raggruppamenti  di  proprietari di cui al
presente comma per costruzioni in comune di unita' non superiori alle
1000 tonnellate di stanza lorda".
  Le  domande  dei  proprietari  di  navi  da 151 a 300 tonnellate di
stazza   lorda   dovranno   essere   presentate  entro  quattro  mesi
dall'entrata in vigore della presente legge.