LEGGE 8 marzo 1949, n. 75

Provvedimenti a favore della Industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-3-1949
                              Art. 26.
                       Finanziamenti speciali

  Al proprietari di navi mercantili non superiori a 150 tonnellate di
stazza  lorda,  perdute  per causa di guerra e che costituivano per i
proprietari  stessi  l'unico  mezzo  di lavoro non ancora sostituito,
potra'  essere concesso, per la costruzione di una nuova unita' dello
stesso  tipo,  che  sia ammessa a termini dell'art. 2 ai benefici del
capo  II  della  presente  legge,  uno  speciale finanziamento per un
ammontare  non  superiore al costo presunto della, nuova costruzione,
ridotto  dell'importo  dei  contributi da corrispondersi in base alla
presente  legge,  nonche'  dell'indennita'  di perdita percepita o da
percepire  a  qualsiasi  titolo.  E'  in facolta' del Ministro per la
marina  mercantile di consentire raggruppamenti di proprietari di cui
al  presente  comma per costruzioni in comune di unita' non superiori
alle 600 tonnellate di stazza lorda.
  Uno  speciale  finanziamento potra' pure essere concesso a societa'
cooperative per il ripristino di navi gia' recuperate di Stazza lorda
non  inferiore  a 7000 tonnellate, quando tale ripristino risponda, a
particolari necessita' di carattere economico e sociale e presenti un
notevole  interesse per l'economia nazionale, e fino alla concorrenza
di  quanto  occorre  per  ripristinare totalmente la Nino Bixio della
cooperativa  marinara "Garibaldi", ammettendo, inoltre, quest'ultima,
a  tutti  i  benefici  indicati  dalla  legge  per  le  navi di nuova
costruzione, o da essere modificate o trasformate o riparate, secondo
l'art.  1,  e  garantendole,  altresi',  in  ogni caso, i cinquecento
milioni,  che  per  essa erano stati stabiliti sul fondo causa e alle
stesse condizioni.
  I  finanziamenti  di  cui  al  presente articolo sono autorizzati a
norma  del  seconda comma dell'art. 21 della presente legge e saranno
eseguiti  dall'Istituto  Mobiliare  italiano  (I.M.I.),  al  quale il
Tesoro  dello  Stato somministrera' i fondi all'uopo occorrenti, fino
ad  un  ammontare massimo complessivo di 2000 milioni, dei quali 1000
milioni sono riservati ai finanziamenti di cui al primo comma.
  Le modalita' di esecuzione e le condizioni tutte dei finanziamenti,
ivi  compresa  la  durata,  la  misura  degli interessi, ed eventuali
provvigioni  all'I.M.I.  da  corrispondere  sui  finanziamenti,  sono
deliberate  dal  Comitato  di  cui  all'art. 21, secondo comma; della
presente legge.
  Le  somministrazioni  sui  finanziamenti  sono di regola effettuate
dall'I.M.I.,  per  conto  dei committenti direttamente agli assuntori
dei  lavori in rapporto allo stato di avanzamento dei lavori stessi e
per  la  prima  somministrazione  sulla  base  del preventivo tecnico
finanziario.
  Il  credito  derivante  dai  finanziamenti  e' garantito da ipoteca
sulla  nave  in  costruzione od in riparazione, nonche' da privilegio
sui  macchinari  ed  attrezzature  destinati  alla  nave  stessa.  Al
privilegio  si applicano le norme di cui al quarto e quinto comma del
precedente art. 22. Il credito puo' anche essere garantito da crediti
certi  verso  lo  Stato,  da  garanzie  reali, da garanzie bancarie o
personali.  Il  credito derivante dai finanziamenti di cui al secondo
comma  del  presente  articolo  dovra' essere garantito da ipoteca su
altre  navi  delle  cooperative finanziate, qualora cio' sia ritenuto
necessario  dal  Ministro per il tesoro su richiesta del Ministro per
la marina mercantile.
  Alla pubblicita' dell'ipoteca si provvede ai termini degli articoli
565 e seguenti del Codice della navigazione, senza alcuna spesa.
  I  finanziamenti  di  cui  al  presente  articolo costituiscono una
gestione  speciale  dell'I.M.I.,  per  conto  dello Stato all'infuori
delle   operazioni   comportanti   la   responsabilita'  patrimoniale
dell'istituto   medesimo.  Tale  gestione  e'  regolata  da  apposita
convenzione,  che  sara'  stipulata tra il Ministro per il tesoro, di
concerto  con  quello per la marina mercantile e l'Istituto Mobiliare
italiano.
  Ai  finanziamenti  di  cui  al  presente  articolo  si applicano le
disposizioni  previste  dall'art.  6 del decreto legislativo 8 maggio
1946, n. 449.