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LEGGE 7 novembre 1969, n. 774

Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1969.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-11-1969 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Le elezioni dei consigli comunali e provinciali previste per il 1969 avranno luogo nella primavera del 1970.
Contemporaneamente si terranno le prime elezioni regionali in conformità a quanto stabilito dall'articolo 22 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
Rimangono in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli tutti gli organi di amministrazione di aziende municipalizzate o di altri enti che, per legge o per statuto, vengono nominati dai consigli comunali e provinciali. I consigli comunali e provinciali esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni.