stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 novembre 1969, n. 774

Norme per il rinvio delle elezioni comunali e provinciali del 1969.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal: 15-11-1969
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  elezioni  dei  consigli  comunali e provinciali previste per il
1969 avranno luogo nella primavera del 1970.
  Contemporaneamente  si  terranno  le  prime  elezioni  regionali in
conformita'  a  quanto  stabilito  dall'articolo  22  della  legge 17
febbraio 1968, n. 108.
  Rimangono  in carica fino all'insediamento dei nuovi consigli tutti
gli  organi  di amministrazione di aziende municipalizzate o di altri
enti  che,  per  legge  o  per statuto, vengono nominati dai consigli
comunali  e provinciali. I consigli comunali e provinciali esercitano
le  loro  funzioni  fino  al  46°  giorno antecedente alla data delle
elezioni.