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LEGGE 17 febbraio 1968, n. 108

Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2013)
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Testo in vigore dal:  21-3-1968

Art. 22

Attuazione delle prime elezioni regionali


Le prime elezioni regionali in attuazione della presente legge avranno luogo contemporaneamente alle elezioni provinciali e comunali da effettuarsi entro l'anno 1969 ai sensi dell'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.
Entro quella scadenza saranno emanate le norme relative all'ordinamento finanziario delle regioni.