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LEGGE 1 ottobre 1969, n. 649

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale adottati dal Consiglio dei governatori il 31 maggio 1968, intesi ad istituire una agevolazione basata sui diritti speciali di prelievo e ad attuare modifiche alle norme e procedure del Fondo stesso.

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Testo in vigore dal:  2-10-1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale, reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, n. 132, intesi ad istituire diritti speciali di prelievo e ad attuare alcune modifiche alle norme e procedure del Fondo stesso di cui alla Risoluzione del Consiglio dei governatori del Fondo n. 23-5, del 31 maggio 1968.