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LEGGE 23 marzo 1947, n. 132

Partecipazione dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

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Testo in vigore dal:  11-4-1947

Art. 1


Il Governo della Repubblica e autorizzato ad accettare di divenire membro del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo alle modalità e condizioni stabilite nelle annesse deliberazioni del Consiglio dei Governatori dei due predetti Istituiti (allegati 1 e 2).