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LEGGE 23 marzo 1947, n. 132

Partecipazione dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo.

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Testo in vigore dal: 11-4-1947
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Ha   sanzionato  e  promulga  la  seguente  legge  approvata  dalla
Assemblea Costituente:

                               Art. 1.

  Il  Governo della Repubblica e autorizzato ad accettare di divenire
membro   del   Fondo   monetario   internazionale   e   della   Banca
internazionale  per  la  ricostruzione e lo sviluppo alle modalita' e
condizioni  stabilite  nelle  annesse deliberazioni del Consiglio dei
Governatori dei due predetti Istituiti (allegati 1 e 2).