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LEGGE 1 ottobre 1969, n. 649

Accettazione ed esecuzione degli emendamenti allo statuto del Fondo monetario internazionale adottati dal Consiglio dei governatori il 31 maggio 1968, intesi ad istituire una agevolazione basata sui diritti speciali di prelievo e ad attuare modifiche alle norme e procedure del Fondo stesso.

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Testo in vigore dal: 2-10-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato ad accettare gli
emendamenti  allo  statuto  del  Fondo monetario internazionale, reso
esecutivo  con  legge  23  marzo  1947,  n.  132, intesi ad istituire
diritti speciali di prelievo e ad attuare alcune modifiche alle norme
e  procedure  del  Fondo stesso di cui alla Risoluzione del Consiglio
dei governatori del Fondo n. 23-5, del 31 maggio 1968.