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LEGGE 2 aprile 1968, n. 516

Autorizzazione alla concessione di mutui all'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina per far fronte ai disavanzi di gestione a tutto il 31 dicembre 1966.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  21-5-1968 al: 21-12-2008
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La Carriera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'Istituto autonomo per le case popolari per la provincia di Messina è autorizzato a contrarre mutui sino alla concorrenza di lire 1 miliardo allo scopo di avviare un piano di risanamento della gestione a seguito dei disavanzi creatisi a tutto il 31 dicembre 1965 e per l'esercizio 1966.
I mutui predetti, accordati da istituti di credito di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle casse di risparmio, sono garantiti dallo Stato e ad essi sono estese le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 della legge 8 aprile 1954, n. 144.