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LEGGE 8 aprile 1954, n. 144

Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  21-5-1954

Art. 3


In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente art. 1, il Ministero del tesoro, nel caso di mancato pagamento da parte degli Istituti delle case popolari alle scadenze stabilite e dietro semplice notifica dell'inadempienza, senza obbligo preventivo di escussione del debitore da parte della Cassa depositi e prestiti, provvederà ad eseguire il pagamento delle rate scadute aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, rimanendo sostituito alla Cassa depositi e prestiti in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'Istituto autonomo per le case popolari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 aprile 1954

EINAUDI SCELBA - ROMITA - GAVA

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO -