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LEGGE 8 aprile 1954, n. 144

Garanzia dello Stato sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Istituti autonomi per le case popolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  21-5-1954

Art. 2


Gli Istituti autonomi per le case popolari che ottengano la garanzia dello Stato ai sensi del precedente art. 1 sono tenuti ad affidare il servizio di tesoreria, per tutte le entrate, ad una delle Aziende di credito previste dall'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.
Le entrate stesse potranno anche essere versate su un conto corrente postale intestato all'Istituto.
Nelle convenzioni relative dovrà essere inserita una clausola che autorizzi l'Intendente di finanza a prelevare sulle somme di spettanza dell'Istituto quelle corrispondenti alle annualità di ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato scadute e non pagate.