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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1708

Istituzione di una rete di informazione contabile agricola, in attuazione del Regolamento della C.E.E. del 15 giugno 1965, n. 79.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  7-6-1966 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 871, con la quale il Governo è stato delegato ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai Trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.);
Visto il Trattato istitutivo della Comunità economica europea ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
Visto il Regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei Ministri della Comunità economica europea n. 79/65, relativo alla istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull'economia delle aziende agricole della Comunità economica europea;
Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1965, n. 871;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e per il tesoro; Decreta:

Art. 1


È istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per l'Italia dall'allegato A del regolamento n. 79/65/C.E.E. del Consiglio del 15 giugno 1965 un Comitato regionale di informazione contabile agricola composto da:
1) i capi degli Ispettorati agrari compartimentali della circoscrizione e, ove costituita, un rappresentante per ogni Amministrazione regionale compresa nella circoscrizione stessa;
2) tre rappresentanti degli enti pubblici operanti localmente nel campo dell'agricoltura;
3) tre rappresentanti delle aziende agricole designati dalle associazioni di categoria più rappresentative nella circoscrizione;
4) un esperto in materia di contabilità agricola in rappresentanza degli uffici contabili agricoli, designato dall'Istituto nazionale di economia agraria.
Possono essere altresì chiamati a far parte del Comitato regionale un docente in scienze economiche agricole ed un esperto in materia di credito agrario, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nomina, con suo decreto, i componenti del Comitato e, scegliendolo tra questi, il presidente.
Con lo stesso decreto fissa la sede del Comitato.
In caso di mancata designazione da parte delle associazioni interpellate e dell'Istituto nazionale di economia agraria entro il termine di 20 giorni dalla relativa richiesta il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede direttamente alla nomina.