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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 1965, n. 1708

Istituzione di una rete di informazione contabile agricola, in attuazione del Regolamento della C.E.E. del 15 giugno 1965, n. 79.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 7-6-1966
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 13 luglio 1965, n. 871, con la quale il Governo e'
stato  delegato  ad  emanare provvedimenti nelle materie previste dai
Trattati della Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita'
europea dell'energia atomica (C.E.E.A.);
  Visto  il  Trattato  istitutivo  della  Comunita' economica europea
ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203;
  Visto  il  Regolamento adottato il 15 giugno 1965 dal Consiglio dei
Ministri  della  Comunita'  economica europea n. 79/65, relativo alla
istituzione  di  una  rete  di  informazione  contabile  agricola sui
redditi  e  sull'economia  delle  aziende  agricole  della  Comunita'
economica europea;
  Sentita  la  Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge
13 luglio 1965, n. 871;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'agricoltura  e le foreste di
concerto  con i Ministri per gli affari esteri, per il bilancio e per
il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  E'  istituito per ciascuna delle dodici circoscrizioni previste per
l'Italia   dall'allegato   A  del  regolamento  n.  79/65/C.E.E.  del
Consiglio  del  15  giugno 1965 un Comitato regionale di informazione
contabile agricola composto da:
    1)   i   capi  degli  Ispettorati  agrari  compartimentali  della
circoscrizione   e,   ove  costituita,  un  rappresentante  per  ogni
Amministrazione regionale compresa nella circoscrizione stessa;
    2) tre rappresentanti degli enti pubblici operanti localmente nel
campo dell'agricoltura;
    3)  tre  rappresentanti  delle  aziende  agricole designati dalle
associazioni di categoria piu' rappresentative nella circoscrizione;
    4)   un   esperto   in   materia   di  contabilita'  agricola  in
rappresentanza    degli    uffici   contabili   agricoli,   designato
dall'Istituto nazionale di economia agraria.
  Possono essere altresi' chiamati a far parte del Comitato regionale
un docente in scienze economiche agricole ed un esperto in materia di
credito agrario, scelti dal Ministro per l'agricoltura e le foreste.
  Il Ministro per l'agricoltura e le foreste nomina, con suo decreto,
i  componenti del Comitato e, scegliendolo tra questi, il presidente.
Con lo stesso decreto fissa la sede del Comitato.
  In  caso  di  mancata  designazione  da  parte  delle  associazioni
interpellate  e  dell'Istituto nazionale di economia agraria entro il
termine  di  20  giorni  dalla  relativa  richiesta  il  Ministro per
l'agricoltura e le foreste provvede direttamente alla nomina.