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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 507

Approvazione dei raggruppamenti di materie per gli Istituti tecnici commerciali e per geometri.

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Testo in vigore dal: 26-7-1964
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista   la   legge  15  giugno  1931,  n.  889,  sul  riordinamento
dell'istruzione media tecnica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961,
n.  1222,  con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi
di insegnamento negli istituti tecnici;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla  proposta  del  Ministro  Segretario di Stato per la pubblica
istruzione;

                              Decreta:

  I raggruppamenti di materie che, a seconda delle esigenze organiche
degli  istituti,  possono attuarsi, a norma dell'art. 17, lettera b),
della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono i seguenti:

  1) Istituto tecnico commerciale

     1) Lingua italiana - Storia ed educazione civica;
     2) Lettere italiane - Storia ed educazione civica;
     3) Prima lingua straniera;
     4) Seconda lingua straniera;
     5)  Matematica,  matematica finanziaria e attuariale, statistica
metodologica - Fisica;
     6) Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale
ed economica;
     7) Scienze naturali - Geografia generale;
     8) Chimica e merceologia (per l'indirizzo amministrativo);
     9)  Chimica  e  merceologia  - Esercitazioni di merceologia (per
l'indirizzo mercantile);
    10) Geografia economica;
    11)  Ragioneria  -  Esercitazioni  di  ragioneria  e  di macchine
contabili;
    12)  Computisteria e tecnica commerciale - Calcolo computistico -
Esercitazioni di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici;
    13)  Economia  politica  -  Scienza  delle  finanze  - Statistica
economica - Diritto;
    14) Dattilografia;
    15) Stenografia.

  2) Istituto tecnico per geometri

     1) Lingua italiana - Storia ed educazione civica;
     2) Lettere italiane Storia ed educazione civica;
     3) Lingua straniera;
     4) Matematica - Fisica ed esercitazioni;
     5) Scienze naturali e geografia;
     6) Chimica ed esercitazioni;
     7) Disegno tecnico e architettonico;
     8)  Elementi di agricoltura. - Economia, e contabilita' - Estimo
ed esercitazioni;
     9) Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni;
    10) Topografia e disegno topografico - Esercitazioni;
    11) Elementi di diritto.

  3) Istituto tecnico commerciale e per geometri

     1) Scienze naturali e geografia generale;
     2) Chimica - Merceologia - Chimica ed esercitazioni;
     3)  Prima  lingua straniera (nella sezione commerciale) - Lingua
straniera (nella sezione per geometri).

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 3 maggio 1964

                                SEGNI

                                                                  GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 luglio 1964
  Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 79. - VILLA