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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 maggio 1964, n. 507

Approvazione dei raggruppamenti di materie per gli Istituti tecnici commerciali e per geometri.

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Testo in vigore dal:  26-7-1964

Art. 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, con il quale sono stati approvati gli orari ed i programmi di insegnamento negli istituti tecnici;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

I raggruppamenti di materie che, a seconda delle esigenze organiche degli istituti, possono attuarsi, a norma dell'art. 17, lettera b), della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono i seguenti:

1) Istituto tecnico commerciale

1) Lingua italiana - Storia ed educazione civica;
2) Lettere italiane - Storia ed educazione civica;
3) Prima lingua straniera;
4) Seconda lingua straniera;
5) Matematica, matematica finanziaria e attuariale, statistica metodologica - Fisica;
6) Scienze naturali - Chimica e merceologia - Geografia generale ed economica;
7) Scienze naturali - Geografia generale;
8) Chimica e merceologia (per l'indirizzo amministrativo);
9) Chimica e merceologia - Esercitazioni di merceologia (per l'indirizzo mercantile);
10) Geografia economica;
11) Ragioneria - Esercitazioni di ragioneria e di macchine contabili;
12) Computisteria e tecnica commerciale - Calcolo computistico - Esercitazioni di tecnica commerciale e di macchine calcolatrici;
13) Economia politica - Scienza delle finanze - Statistica economica - Diritto;
14) Dattilografia;
15) Stenografia.

2) Istituto tecnico per geometri

1) Lingua italiana - Storia ed educazione civica;
2) Lettere italiane Storia ed educazione civica;
3) Lingua straniera;
4) Matematica - Fisica ed esercitazioni;
5) Scienze naturali e geografia;
6) Chimica ed esercitazioni;
7) Disegno tecnico e architettonico;
8) Elementi di agricoltura. - Economia, e contabilità - Estimo ed esercitazioni;
9) Costruzioni e disegno di costruzioni - Esercitazioni;
10) Topografia e disegno topografico - Esercitazioni;
11) Elementi di diritto.

3) Istituto tecnico commerciale e per geometri

1) Scienze naturali e geografia generale;
2) Chimica - Merceologia - Chimica ed esercitazioni;
3) Prima lingua straniera (nella sezione commerciale) - Lingua straniera (nella sezione per geometri).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1964

SEGNI GUI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1964

Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 79. - VILLA