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LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

Riordinamento dell'istruzione media tecnica. (031U0889)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1973)
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Testo in vigore dal:  1-8-1931

Art. 1



L'istruzione media tecnica ha per fine di fornire ai giovani la preparazione necessaria alle professioni pratiche che attengono alla vita economica della Nazione e viene impartita:

1° nelle scuole secondarie e nei corsi annuali e biennali, di avviamento al lavoro, regolati dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379;

2° nelle scuole tecniche;

3° nelle scuole professionali femminili;

4° nelle scuole di magistero professionale per la donna;

5° negli istituti tecnici (corso inferiore e corso superiore).

Al perfezionamento degli operai provvedono i corsi per maestranze.

Gli istituti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° sono, nella presente legge, complessivamente indicati con l'espressione: «scuole ed istituti d'istruzione tecnica».