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LEGGE 15 giugno 1931, n. 889

Riordinamento dell'istruzione media tecnica. (031U0889)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/08/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/1973)
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Testo in vigore dal: 1-8-1931
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'istruzione media tecnica ha per fine di  fornire  ai  giovani  la
preparazione necessaria alle professioni pratiche che attengono  alla
vita economica della Nazione e viene impartita: 
 
    1° nelle scuole secondarie e nei corsi  annuali  e  biennali,  di
avviamento al lavoro, regolati dal R. decreto-legge 6  ottobre  1930,
n. 1379; 
 
    2° nelle scuole tecniche; 
 
    3° nelle scuole professionali femminili; 
 
    4° nelle scuole di magistero professionale per la donna; 
 
    5° negli istituti tecnici (corso inferiore e corso superiore). 
 
  Al perfezionamento degli operai provvedono i corsi per maestranze. 
 
  Gli istituti di cui ai numeri 2°, 3°, 4° e 5° sono, nella  presente
legge,  complessivamente  indicati  con  l'espressione:  «scuole   ed
istituti d'istruzione tecnica».