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LEGGE 26 febbraio 1963, n. 329

Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/1974)
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Testo in vigore dal:  7-9-1972
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A far tempo dal 1 luglio 1963, le prestazioni previste dall'articolo 6, primo comma, punti 1), 2), 4), 5), 6) e 7) della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono estese a tutti i lavoratori agricoli indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, nonché ai loro familiari a carico.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1972, N. 457
COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1972, N. 457))