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LEGGE 26 febbraio 1963, n. 329

Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/1974)
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Testo in vigore dal:  16-4-1963 al: 6-9-1972
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A far tempo dal 1 luglio 1963, le prestazioni previste dall'articolo 6, primo comma, punti 1), 2), 4), 5), 6) e 7) della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sono estese a tutti i lavoratori agricoli indicati nell'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, nonché ai loro familiari a carico.
Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma l'indennità giornaliera di malattia è determinata nel modo seguente:
a) per i salariati fissi ed assimilati nella misura del 50 per cento della retribuzione minima contrattuale risultante dal contratto collettivo nazionale di categoria e, ove esistano, dai contratti provinciali contenenti disposizioni di miglior favore, rapportata a giornata;
b) per le altre categorie nella misura del 50 per cento della retribuzione giornaliera, risultante dai contratti collettivi sopra richiamati, moltiplicata per le giornate di effettiva occupazione e divisa per 300. Le giornate di effettiva occupazione sono quelle accertate negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli validi all'atto della insorgenza, della malattia, ovvero dal certificato di iscrizione di urgenza di cui al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212.
La misura dell'indennità per le categorie di cui alle precedenti lettere a) e b) non può essere inferiore a lire 200 a giornata, né superiore a lire 600.