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LEGGE 26 febbraio 1963, n. 329

Miglioramenti nelle prestazioni dell'assicurazione contro le malattie per i lavoratori agricoli.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/07/1974)
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Testo in vigore dal: 7-9-1972
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A   far   tempo   dal   1  luglio  1963,  le  prestazioni  previste
dall'articolo  6,  primo  comma,  punti 1), 2), 4), 5), 6) e 7) della
legge  11  gennaio  1943,  n.  138,  sono estese a tutti i lavoratori
agricoli   indicati   nell'articolo   3   del   decreto   legislativo
luogotenenziale  9  aprile  1946, n. 212, nonche' ai loro familiari a
carico.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1972, N. 457
  COMMA ABROGATO DALLA L. 8 AGOSTO 1972, N. 457))