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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1963, n. 238

Modificazione del regime daziario di alcuni prodotti.

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Testo in vigore dal: 21-3-1963
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.

  Viste  le leggi 24 dicembre 1949, n. 993; 7 dicembre 1952, n. 1846;
3  novembre  1954,  n.  1077; 6 marzo 1957, n. 68; 24 luglio 1959, n.
693; 20 dicembre 1960, n. 1527 e 26 gennaio 1962, n. 6;
  Viste  la  tariffa dei dazi doganali di importazione, approvata con
decreto  presidenziale  21  dicembre  1961,  n.  1339,  e  successive
aggiunte e modificazioni;
  Vista  la  legge  5  aprile  1950,  n. 295, che da' piena ed intera
esecuzione   all'Accordo   generale  sulle  tariffe  doganali  e  sul
commercio,  concluso  a  Ginevra  il 30 ottobre 1947, e le successive
aggiunte e modificazioni;
  Vista  la  legge  31  ottobre  1952,  n.  1976,  che ratifica e da'
esecuzione   alle   seguenti   Convenzioni   internazionali   firmate
dall'Italia   a   Bruxelles  l'11  gennaio  1951:  Convenzione  sulla
Nomenclatura   per  la  classificazione  delle  merci  nelle  tariffe
doganali  e  relativo annesso; Convenzione sul valore in dogana delle
merci  e  relativi  annessi;  Convenzione  per  la  creazione  di  un
Consiglio  di  cooperazione  doganale  e relativo annesso; Protocollo
relativo al gruppo di studi per l'Unione doganale europea;
  Vista  la  legge  25  aprile  1957,  n.  358,  che  ratifica  e da'
esecuzione  al  Protocollo di rettifica alla Convenzione di Bruxelles
del  15 dicembre 1950 sulla Nomenclatura per la classificazione delle
merci nelle tariffe doganali, firmato a Bruxelles il 1 luglio 1955;
  Vista  la  legge  25  giugno  1952,  n.  766,  che  ratifica  e da'
esecuzione  ai seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi il 18
aprile 1951: Trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone
e  dell'acciaio  e  relativi  annessi;  Protocollo sui privilegi e le
immunita'  della  Comunita';  Protocollo sullo statuto della Corte di
giustizia,  Protocollo  sulle  relazioni  con  il Consiglio d'Europa;
Convenzione relativa alle disposizioni transitorie;
  Vista  la  legge  14  ottobre  1957,  n.  1203,  che ratifica e da'
esecuzione  ai  seguenti  Accordi internazionali firmati a Roma il 25
marzo   1957:   a)  Trattato  che  istituisce  la  Comunita'  europea
dell'energia  atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la
Comunita' Economica Europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa
ad alcune istituzioni comuni alle Comunita' europee;
  Visti  il  decreto presidenziale 24 dicembre 1960, numero 1584, che
da'  applicazione  alla  decisione  del  Consiglio dei Ministri delle
Comunita'  europee  del  13  febbraio 1960, che stabilisce la tariffa
doganale comune e successive aggiunte e modificazioni;
  Vista  la  legge  28  luglio  1962,  n.  1002,  che  ratifica e da'
esecuzione  agli  Accordi internazionali firmati ad Atene il 9 luglio
1961  e  agli  Atti  connessi,  relativi  alla  Associazione  tra  la
Comunita' Economica Europea e la Grecia;
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  necessita'  di  apportare  modificazioni  al  regime
daziario per determinati prodotti;
  Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3
della  legge  24  dicembre  1949,  n.  993,  e  successive aggiunte e
modificazioni;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per
l'agricoltura  e  foreste,  per  l'industria  ed il commercio, per il
commercio con l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, i dazi
previsti dalla vigente tariffa doganale per i sottoelencati prodotti,
per le provenienze dagli altri Stati membri della Comunita' Economica
Europea,  senza  i  certificati  prescritti,  e  per  le  provenienze
estranee  alla  predetta  Comunita',  destinati  all'esercizio  delle
autostrade,  si  applicano  nella misura a fianco di ciascuno di essi
indicati,  sotto  l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi
dal Ministro per le finanze:
ex 81.52-C-III - macchine di entrata e
di uscita............. dazio 11%
ex 84.52-C-IV - registratori automati
ci per la tabulazione
dei transiti.......... " 11%
ex 85.22-C-IV - pedane sensibili...... " 10%