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LEGGE 28 luglio 1962, n. 1002

Ratifica ed esecuzione degli Accordi internazionali firmati in Atene il 9 luglio 1961 e degli Atti connessi, relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia.

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Testo in vigore dal:  17-8-1962

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

PROMULGA

IL

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali relativi all'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia:
a) Accordo istitutivo di un'Associazione tra la Comunità Economica Europea e la Grecia con Protocolli, Atto finale e Scambio di Note, firmati in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi;
b) Accordo relativo ai provvedimenti da prendere e alle procedure da seguir; per l'applicazione dello Accordo suddetto firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi
c) Accordo relativo al Protocollo finanziario allegato all'Accordo di cui alla lettera a) firmato in Atene il 9 luglio 1961 ed Atti connessi.