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LEGGE 10 ottobre 1960, n. 1236

Proroga della delega al Governo relativa a modificazioni e soppressioni di uffici, enti e istituzioni di servizi operanti nel campo dell'igiene e della sanità pubblica di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  20-11-1960 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

La delega concessa al Governo dall'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296, è prorogata di sei mesi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 ottobre 1960

GRONCHI FANFANI - GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA