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LEGGE 10 ottobre 1960, n. 1236

Proroga della delega al Governo relativa a modificazioni e soppressioni di uffici, enti e istituzioni di servizi operanti nel campo dell'igiene e della sanità pubblica di cui all'articolo 7 della legge 13 marzo 1958, n. 296.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 20-11-1960
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

  la seguente legge:
                           Articolo unico.

  La  delega concessa al Governo dall'articolo 7 della legge 13 marzo
1958, n. 296, e' prorogata di sei mesi.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 19 ottobre 1960

                               GRONCHI

                                                   FANFANI - GIARDINA

Visto, il Guardasigilli: GONELLA