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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 1006

Approvazione del regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2001)
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Testo in vigore dal:  16-12-1959 al: 13-12-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 della legge 23 aprile 1959, n. 189, sullo ordinamento della Guardia di finanza;
Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, modificato dai regi decreti 23 gennaio 1940, n. 161, e 24 luglio 1940, n. 1178, sui requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Ritenuta la necessità di emanare norme regolamentari per il reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per la difesa e con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


Il concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza è indetto con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, nel quale sono indicati:
1) il numero dei posti messi a concorso, distintamente per le due categorie di concorrenti previste dalla legge, calcolato in base alle presumibili vacanze organiche da ricoprire;
2) il termine per la presentazione della domanda di ammissione, che non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto;
3) il termine per la presentazione dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti;
4) le modalità di svolgimento del concorso e i programmi delle prove d'esame.
Con lo stesso provvedimento o con successivo decreto il Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro, nomina la Commissione giudicatrice.
La Commissione è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e si ripartisce nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello e così composta:
a) Sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione al concorso, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri;
b) Sottocommissione per l'accertamento della attitudine fisiopsichica dei concorrenti al servizio incondizionato nella Guardia di finanza, in qualità di ufficiali, costituita da tre ufficiali della Guardia di finanza e da tre ufficiali medici dell'Esercito, membri;
c) Sottocommissione per la valutazione delle prove d'esame, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due professori del ruolo degli istituti di istruzione media di secondo grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.
Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio permanente effettivo e, se fanno parte delle Sottocommissioni in qualità di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.