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REGIO DECRETO-LEGGE 4 ottobre 1935, n. 1961

Modificazioni alle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali della Regia guardia di finanza. (035U1961)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/12/1935
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 gennaio 1936, n. 75 (in G.U. 01/02/1936, n.26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/12/1959)
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Testo in vigore dal:  8-12-1935

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto legislativo 14 giugno 1923, n. 1281, e successive disposizioni, sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629, e successive modificazioni;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare modificazioni alle disposizioni concernenti il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente della Regia guardia di finanza;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La lettera d) dell'art. 1 del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 135, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 816, è sostituita come segue:

«d) una scuola ufficiali».