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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 1006

Approvazione del regolamento sul reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2001)
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Testo in vigore dal: 16-12-1959
al: 13-12-1980
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto   l'art.  3  della  legge  23  aprile  1959,  n.  189,  sullo
ordinamento della Guardia di finanza;
  Visti  il  regio  decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1961, convertito
nella legge 9 gennaio 1936, n. 75, e la legge 29 gennaio 1942, n. 64,
modificata  dal decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n.
165,  e  dal  decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23
agosto  1946,  n. 147, sul reclutamento degli ufficiali della Guardia
di finanza;
  Visto  il  regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, modificato dai
regi  decreti 23 gennaio 1940, n. 161, e 24 luglio 1940, n. 1178, sui
requisiti   per   l'ammissione   ai   concorsi   ad   impieghi  nelle
Amministrazioni dello Stato;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  di  emanare  norme  regolamentari  per il
reclutamento degli ufficiali della Guardia di finanza;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le finanze, di concerto con il
Ministro per la difesa e con il Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Il concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza
e'  indetto  con  decreto del Ministro per le finanze, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale, nel quale sono indicati:
    1) il numero dei posti messi a concorso, distintamente per le due
categorie di concorrenti previste dalla legge, calcolato in base alle
presumibili vacanze organiche da ricoprire;
    2)  il  termine per la presentazione della domanda di ammissione,
che non puo' essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione
del decreto;
    3)  il  termine per la presentazione dei documenti comprovanti il
possesso dei requisiti prescritti;
    4)  le  modalita' di svolgimento del concorso e i programmi delle
prove d'esame.
  Con  lo  stesso  provvedimento o con successivo decreto il Ministro
per  le  finanze,  di  concerto  con  quello per il tesoro, nomina la
Commissione giudicatrice.
  La Commissione e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia
di  finanza e si ripartisce nelle seguenti Sottocommissioni, ciascuna
presieduta  da  un  ufficiale  del  Corpo  di  grado  non inferiore a
colonnello e cosi' composta:
    a)  Sottocommissione  per l'accertamento dei requisiti prescritti
per  l'ammissione  al  concorso,  costituita  da  tre ufficiali della
Guardia di finanza, membri;
    b)   Sottocommissione   per   l'accertamento   della   attitudine
fisiopsichica   dei  concorrenti  al  servizio  incondizionato  nella
Guardia  di  finanza,  in  qualita'  di  ufficiali, costituita da tre
ufficiali  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre  ufficiali  medici
dell'Esercito, membri;
    c)  Sottocommissione  per  la  valutazione  delle  prove d'esame,
costituita  da  due  ufficiali  della  Guardia  di  finanza  e da due
professori  del  ruolo  degli istituti di istruzione media di secondo
grado del Ministero della pubblica istruzione, membri.
  Gli  ufficiali  della  Guardia di finanza devono essere in servizio
permanente  effettivo  e,  se  fanno  parte delle Sottocommissioni in
qualita' di membri, devono essere di grado non inferiore a capitano.