stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-3-1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La disposizione contenuta nel comma primo dell'art. 3 della legge 11 giugno 1954, n. 409, concernente la riduzione ad anni 15 del minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:
nei casi di cessazione dal servizio in età non inferiore a 60 anni o per il raggiungimento dell'eventuale più basso limite di età stabilito dal regolamento organico oppure per inabilità assoluta e permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel termine perentorio di un anno dalla cessazione;
nei casi previsti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.