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LEGGE 11 giugno 1954, n. 409

Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/03/1958)
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Testo in vigore dal:  27-7-1954

Art. 3


Per le cessazioni dal servizio in età non inferiore ad anni 65, il minimo di anni 20 previsto dalla lettera a) dell'art. 26 e dalle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, rispettivamente per il diritto al conseguimento del trattamento di pensione diretta e di quello di pensione indiretta, è ridotto ad anni 15 di servizio utile.
Nei casi di diritto a pensione previsti dal comma precedente e dall'art. 72 della legge predetta, quando il servizio utile ai fini della determinazione della misura del trattamento non raggiunge gli anni 20, la rendita vitalizia costante di cui alla lettera c) del precedente art. 2 è concessa in ragione di tanti ventesimi quanti sono gli anni di servizio utile.