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LEGGE 6 luglio 1939, n. 1035

Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari. (039U1035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1938 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/12/2005)
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Testo in vigore dal:  8-12-2005
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Art. 31



La vedova nei riguardi del cui matrimonio con il sanitario iscritto alla Cassa si verifichino le condizioni indicate nel primo comma del precedente art. 30 e che alla morte del sanitario non ne sia separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa, ha diritto di conseguire la pensione indiretta:

a) quando il sanitario muoia in attività di servizio, dopo aver prestato venti o più anni di servizio utile; (6)

b) quando il sanitario, dopo aver prestato venti o più anni, e meno di venticinque anni, di servizio utile, muoia entro tre anni dalla cessazione del rapporto d'impiego; (6)

c) quando il sanitario muoia in pensione, o dopo averne acquistato il diritto.

In mancanza della vedova o quando questa non ne abbia diritto o il suo diritto cessi la pensione indiretta spetta agli orfani che si trovino nelle condizioni di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 30.

Quando ricorrono le condizioni previste dal comma quinto del precedente art. 30 la pensione è ripartita tra la vedova e gli orfani nella misura indicata nel comma terzo del successivo art. 32.

Gli orfani di sanitaria hanno diritto alla pensione anche se abbiano il padre vivente.
((13))
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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 11 giugno 1954, n. 409 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per le cessazioni dal servizio in età non inferiore ad anni 65, il minimo di anni 20 previsto dalla lettera a) dell'art. 26 e dalle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, rispettivamente per il diritto al conseguimento del trattamento di pensione diretta e di quello di pensione indiretta, è ridotto ad anni 15 di servizio utile".
Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 1) che le presenti modifiche hanno effetto dal 1 gennaio 1954.
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AGGIORNAMENTO (13)

La Corte Costituzionale, con sentenza 28 novembre - 2 dicembre 2005, n. 433 (in G.U. 1ª s.s. 7/12/2005, n. 49) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, non equiparano ai minorenni gli orfani maggiorenni iscritti ad università o ad istituti superiori pareggiati per tutta la durata del corso legale e, comunque, non oltre il ventiseiesimo anno di età.