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LEGGE 4 febbraio 1958, n. 87

Riforma del trattamento di quiescenza della Cassa per le pensioni ai sanitari e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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Testo in vigore dal: 21-3-1958
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  disposizione  contenuta nel comma primo dell'art. 3 della legge
11  giugno  1954,  n.  409,  concernente  la riduzione ad anni 15 del
minimo di servizio utile per il diritto alla pensione, si applica:
    nei  casi  di  cessazione dal servizio in eta' non inferiore a 60
anni o per il raggiungimento dell'eventuale piu' basso limite di eta'
stabilito  dal  regolamento organico oppure per inabilita' assoluta e
permanente comprovata con visita medica collegiale da richiedersi nel
termine perentorio di un anno dalla cessazione;
    nei casi previsti alle lettere a) e b) dell'art. 31 della legge 6
luglio 1939, n. 1035.