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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 959

Norme modificative al testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardanti l'economia montana.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/2022)
Testo in vigore dal: 30-3-2022
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministro per i lavori pubblici, sentito quello per l'agricoltura
e foreste, stabilisce, con proprio  decreto,  quali  sono  i  "bacini
imbriferi montani" nel territorio nazionale e determina il  perimetro
di ognuno. Tale determinazione deve essere  adottata  entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge per quei  bacini
ove gia' esistono concessioni di grandi derivazioni per produzione di
forza motrice ed entro tre anni in ogni altro caso. 
  I Comuni che in tutto o in parte sono compresi  in  ciascun  bacino
imbrifero montano sono costituiti in consorzio  obbligatorio  qualora
ne facciano domanda non meno di tre quinti di essi. 
  Se il  bacino  imbrifero  e'  compreso  in  piu'  Province  qualora
ricorrano le modalita' di cui al precedente comma,  deve  costituirsi
un consorzio per ogni Provincia. 
  Il Ministro per i lavori pubblici nel caso di consorzi  tra  Comuni
di piu' province stabilira' la ripartizione  dei  proventi  derivanti
dal sovracanone di cui al presente articolo. 
  I Comuni gia' rivieraschi agli effetti del  testo  unico  approvato
con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e  quei  Comuni  che  in
conseguenza di nuove opere vengano a rivestire i caratteri di  Comuni
rivieraschi ai sensi dell'art. 52  del  predetto  testo  unico  fanno
parte di diritto del bacino imbrifero, anche se non  vengono  inclusi
nel perimetro del bacino stesso. 
  Il Ministro per i lavori pubblici includera' con  suo  decreto  nei
consorzi quei Comuni che, in conseguenza di nuove  opere,  vengano  a
rivestire i caratteri di Comuni  rivieraschi  ai  sensi  dell'attuale
art. 52 del testo unico. 
  I consorzi di cui ai commi precedenti sono retti dalle disposizioni
di  cui  al  titolo  IV  del  testo  unico  della  legge  comunale  e
provinciale, approvato con regio decreto 3  marzo  1934,  n.  383.  I
provvedimenti di autorizzazione e di approvazione delle deliberazioni
dei consorzi, riguardanti opere pubbliche,  qualunque  sia  l'importo
delle  medesime,  sono  adottati  previo  parere  del  Provveditorato
regionale per le opere pubbliche. 
  I concessionari di grandi derivazioni  d'acqua  per  produzione  di
forza motrice, anche se gia' in atto, le cui  opere  di  presa  siano
situate, in tutto o in parte,  nell'ambito  del  perimetro  imbrifero
montano, sono soggetti, in sostituzione degli oneri di  cui  all'art.
52  del  testo  unico  delle  leggi  sulle  acque  e  sugli  impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775,  al
pagamento di un sovracanone annuo di lire 1300 per ogni chilowatt  di
potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione. (1)  (2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (10) (12) (13) (14) (15)  (16)  (17)
(18) (19) (21) (22) (23) (24) (25) (26) ((27)) 
  Il sovracanone decorre: 
    a) dalla data di entrata in vigore della presente legge e con  le
scadenze stabilite per il canone demaniale per gli impianti sui quali
a tale data gia' sia dovuto il canone demaniale; 
    b) dalla data di entrata in funzione degli impianti, negli  altri
casi; (2) 
    c) nel caso di entrata in funzione  parziale  degli  impianti  il
canone decorrera' in proporzione della potenza installata in rapporto
a quella concessa. A tal fine  il  Ministro  per  i  lavori  pubblici
comunichera'  a  quello  per  le  finanze   gli   elementi   per   la
determinazione provvisoria del canone demaniale  e  dei  sovracanoni,
che verranno pagati  immediatamente,  salvo  conguaglio  in  sede  di
concessione definitiva. (1) 
  In attesa della costituzione dei  consorzi  di  cui  ai  precedenti
commi secondo e  terzo,  i  sovracanoni  sono  versati  su  un  conto
corrente fruttifero della Banca d'Italia, intestato al Ministro per i
lavori pubblici, il quale  provvede  alla  ripartizione  fra  i  vari
consorzi. 
  All'atto della decorrenza del sovracanone di cui sopra, cessano gli
obblighi derivanti dall'art. 52 del citato testo unico, approvato con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
  I Comuni rivieraschi che  abbiano  stipulato  con  i  concessionari
convenzioni, patti e contratti in applicazione  dell'articolo  stesso
hanno facolta' di chiederne il mantenimento in vigore.  In  tal  caso
l'ammontare  del  sovracanone  di  cui  al  presente  articolo  sara'
decurtato del valore della prestazione. La valutazione  di  esso,  in
mancanza di accordo tra le parti, sara'  fatta  dal  Ministro  per  i
lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore del lavori  pubblici.
Il pagamento del sovracanone, con le modalita'  di  cui  al  presente
articolo non  e'  sospeso  dalla  pendenza  della  valutazione  della
prestazione. 
  Quando una derivazione interessa piu' Comuni o  piu'  consorzi,  il
riparto del sovracanone e' stabilito di accordo fra  essi  entro  sei
mesi o, in mancanza, dal Ministro per i lavori pubblici,  sentito  il
Consiglio superiore dei lavori  pubblici,  in  relazione  ai  bisogni
delle singole zone e ai danni da esse  subiti  in  conseguenza  della
derivazione. 
  Nel caso di consorzio, il sovracanone di cui al  presente  articolo
e' attribuito ad un fondo comune, a disposizione del consorzio o  dei
consorzi compresi  nel  perimetro  interessato,  il  quale  fondo  e'
impiegato esclusivamente a favore del progresso economico  e  sociale
delle popolazioni, nonche' ad opere di sistemazione montana  che  non
siano di competenza dello Stato. 
  Il consorzio dei Comuni predispone annualmente il  programma  degli
investimenti   e   lo   sottopone   all'approvazione   dell'autorita'
competente a norma del presente articolo. 
  La presente legge e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica dei decreti determinanti i perimetri dei bacini  imbriferi
montani non sospendono il corso dei disciplinari di concessione  gia'
firmati, che contemplano gli oneri di  cui  all'art.  52  del  citato
testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 30 dicembre 1959, n. 1254 ha disposto (con l'art. 1) che  "Il
comma ottavo dell'art. 1 della legge 27 dicembre  1953,  n.  959,  va
cosi' interpretato: 
  "Tutti  i  concessionari  di  grandi  derivazioni  di   acqua   per
produzione di forza motrice, quando le opere  di  presa  o  di  prima
presa,  nel  caso  di  impianti  a  catena  o  in  serie,  anche   se
appartenenti a piu' concessionari, o il  massimo  rigurgito  a  monte
determinato dalla presa stessa ricadano  in  tutto  o  in  parte  nel
perimetro dei bacini imbriferi montani, sono tenuti al pagamento  del
sovracanone annuo di lire 1300 per ogni Kw di potenza nominale  media
concessa. 
  Il sovracanone e' dovuto anche se sulla  relativa  concessione  non
gravino comunque oneri dipendenti dalla applicazione dell'art. 52 del
testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775,  ed  anche  se  si  tratti  di
concessione anteriore al decreto luogotenenziale  20  novembre  1916,
numero 1664, o perpetua o gratuita o esente o esentata in tutto o  in
parte dal canone demaniale"". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1) che "Il comma nono  dell'art.  1
della legge 27 dicembre 1953, n. 959, va cosi' interpretato: 
  "Il sovracanone  deve  essere  versato  annualmente,  per  ciascuna
concessione,  contemporaneamente  al  pagamento  dell'annualita'  del
canone demaniale ad essa relativa e nel caso di concessioni esenti  o
esentate dal canone  demaniale  dalla  data  in  cui  questo  sarebbe
dovuto. 
  Qualora l'impianto entri in funzione in tutto o in parte prima  che
cominci   a   decorrere   il   canone   demaniale,   il   sovracanone
corrispondente alla utilizzazione attuata  e'  dovuto  alla  data  di
entrata in funzione, anche parziale, dell'impianto stesso. 
  Per le concessioni anteriori al 14 gennaio 1954 per  le  quali  era
gia' dovuto a tale data il canone demaniale, deve essere  versato  il
rateo corrispondente al periodo dal 14  gennaio  1954  alla  data  di
decorrenza della prima annualita' immediatamente successiva"". 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha disposto (con l'art. 1, comma  1)
che "La misura del sovracanone annuo  dovuto,  ai  sensi  dell'ottavo
comma dell'articolo 1 della legge  27  dicembre  1953,  n.  959,  dai
concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice,
con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, e' rivalutata a
lire 4.500 per chilowatt  di  potenza  nominale  a  decorrere  dal  1
gennaio 1980". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 4) che  "la  lettera  b)  del  nono
comma dell'articolo 1 della legge 27  dicembre  1953,  n.  959,  deve
essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre  dalla  data
di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti;  negli  altri
casi, pur in pendenza del decreto di concessione". 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il Decreto 13 novembre  1987  (in  G.U.  24/11/1987,  n.  93),  nel
modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre  1980,  n.  925  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del
sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n.
925, dovuto  a  norma  della  legge  27  dicembre  1953,  n.  959,  e
successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni  di  acque
per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore
a kW 220, e' elevato, per il biennio 1° gennaio 1988-31 dicembre 1989
a L. 10.516  per  ogni  kW  di  potenza  nominale  media  concessa  o
riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle  acque  e  sugli
impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre  1933,  n.
1775, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il Decreto 24 novembre 1989  (in  G.U.  30/11/1989,  n.  280),  nel
modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980,  n.  925,  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del
sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, dovuto  a  norma  della  legge  27  dicembre  1953,  n.  959,  e
successive modificazioni, dai concessionari di derivazioni  di  acqua
per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore
a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1990-31 dicembre  1991
in L.  11.767  (undicimilasettecentosessantasette)  per  ogni  kW  di
potenza nominale media concessa o riconosciuta  ai  sensi  del  testo
unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici  approvato  con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il Decreto 25 novembre 1991  (in  G.U.  21/12/1991,  n.  299),  nel
modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre 1980,  n.  925,  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del
sovraccanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n.
925, dovuto  a  norma  della  legge  27  dicembre  1953,  n.  959,  e
successive modificazioni, dai concessionari  di  derivazioni  d'acqua
per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore
a Kw 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1992-31 dicembre  1993
in L. 13.261 (tredicimiladuecentosessantuno) per ogni Kw  di  potenza
nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del  testo  unico  di
legge sulle acque e sugli  impianti  elettrici  approvato  con  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (6) 
  Il Decreto 10 novembre 1993  (in  G.U.  16/11/1993,  n.  269),  nel
modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre  1980,  n.  925  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del
sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, dovuto  a  norma  della  legge  27  dicembre  1953,  n.  959,  e
successive modificazioni, dai concessionari  di  derivazioni  d'acqua
per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore
a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1994-31 dicembre  1995
in L.  14.521  (quattordicimilacinquecentoventuno)  per  ogni  kW  di
potenza nominale media concessa o riconosciuta  ai  sensi  del  testo
unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici  approvato  con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il Decreto 28 novembre 1995  (in  G.U.  21/12/1995,  n.  297),  nel
modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre  1980,  n.  925  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del
sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, dovuto  a  norma  della  legge  27  dicembre  1953,  n.  959,  e
successive modificazioni, dai concessionari  di  derivazioni  d'acqua
per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore
a kW 220, e' elevato, per il biennio 1 gennaio 1996-31 dicembre  1997
in L. 15.944 per  ogni  kW  di  potenza  nominale  media  concessa  o
riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle  acque  e  sugli
impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre  1933,  n.
1775, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il Decreto 27  novembre  1997  (in  G.U.  09/01/1998,  n.  6),  nel
modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre  1980,  n.  925  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del
sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, dovuto  a  norma  della  legge  27  dicembre  1953,  n.  959,  e
successive modificazioni, dai concessionari  di  derivazioni  d'acqua
per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore
a kW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 1998-31 dicembre 1999,
da L. 15.944 a L. 16.677  per  ogni  kW  di  potenza  nominale  media
concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque
e sugli impianti elettrici approvato con regio  decreto  11  dicembre
1933, n. 1775, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il Decreto 21  dicembre  1999  (in  G.U.  04/01/2000,  n.  2),  nel
modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre  1980,  n.  925  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del
sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, dovuto  a  norma  della  legge  27  dicembre  1953,  n.  959,  e
successive modificazioni, dai concessionari  di  derivazioni  d'acqua
per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore
a KW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio 2000-31 dicembre 2001,
da L. 16.677 a L. 17.261  per  ogni  KW  di  potenza  nominate  media
concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque
e sugli impianti elettrici approvato con regio  decreto  11  dicembre
1933, n. 1775, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448, nel modificare l'art.  1,  comma  1
della L. 22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente  disposto  (con
l'art. 27, comma 10) che "A decorrere dal 1 gennaio 2002 le  basi  di
calcolo dei sovracanoni previsti dagli articoli 1 e 2 della legge  22
dicembre 1980, n. 925, sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50
euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento  biennale
previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il Decreto 11 dicembre 2001  (in  G.U.  21/12/2001,  n.  296),  nel
modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre  1980,  n.  925  ha
conseguentemente disposto (con l'articolo unico,  comma  1)  che  "La
misura del sovracanone  annuo  di  cui  all'art.  1  della  legge  22
dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27  dicembre  1953,
n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di  derivazioni
d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza  nominale  media
superiore a kW 220, e' elevata, per il biennio 1 gennaio  2002  -  31
dicembre 2003, da L. 17.261 a L. 18.176 pari ad Euro 9,39 per ogni kw
di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del  testo
unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici  approvato  con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il  Decreto  2  maggio  2002  (in  G.U.  17/08/2002,  n.  192)  nel
modificare l'art. 1, comma 1 del Decreto 11 dicembre  2001  (in  G.U.
21/12/2001, n. 296), che a sua volta modifica l'art. 1, comma 1 della
L. 22 dicembre 1980, n. 925 a conseguentemente disposto  (con  l'art.
1, comma 1) che "A modifica del decreto  n.  10158  dell'11  dicembre
2001 citato nelle premesse, la misura del sovracanone  annuo  di  cui
all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della
legge 27 dicembre 1953,  n.  959,  e  successive  modificazioni,  dai
concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice,
con potenza nominale media superiore a KW  270  e'  elevata,  per  il
biennio 1° gennaio 2002-31 dicembre 2003, a 13 euro per  ogni  KW  di
potenza nominale media concessa o riconosciuta  ai  sensi  del  testo
unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici  approvato  con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il Decreto 9  febbraio  2004  (in  G.U.  03/03/2004,  n.  52),  nel
modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre  1980,  n.  925  ha
conseguentemente disposto (con l'articolo unico,  comma  1)  che  "La
misura del sovracanone  annuo  di  cui  all'art.  1  della  legge  22
dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27  dicembre  1953,
n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di  derivazioni
d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza  nominale  media
superiore a KW 220, e' elevata, per il  biennio  1°  gennaio  2004-31
dicembre 2005, da Euro 18,00 a Euro 18,90  per  ogni  KW  di  potenza
nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del  testo  unico  di
leggi sulle acque e sugli  impianti  elettrici  approvato  con  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  L. 27 dicembre 2002, n. 289 nel  modificare  l'art.  27,  comma  10
della L. 28 dicembre 2001, n. 448 che a sua volta modifica l'art.  1,
comma 1 della  L.  22  dicembre  1980,  n.  925  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 31, comma 10) che "a  decorrere  dal  1  gennaio
2003, le basi di calcolo dei sovracanoni  di  cui  al  comma  10  del
presente articolo, sono fissate rispettivamente in  18  euro  e  4,50
euro". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il Decreto 30 novembre 2005, (in  G.U.  14/12/2005,  n.  290),  nel
modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre  1980,  n.  925  ha
conseguentemente disposto (con l'articolo unico,  comma  1)  che  "La
misura del sovracanone  annuo  di  cui  all'art.  1  della  legge  22
dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27  dicembre  1953,
n. 959, e successive modificazioni, dai concessionari di  derivazioni
d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza  nominale  media
superiore a kW 220, e' elevata, per il  biennio  l°  gennaio  2006-31
dicembre 2007, da Euro 18,90 a Euro 19,62  per  ogni  kW  di  potenza
nominale media concessa o  riconosciuta  ai  sensi  del  testo  unico
dileggi sulle acque e sugli impianti elettrici  approvato  con  regio
decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il Decreto 27 novembre 2007  (in  G.U.  05/12/2007,  n.  283),  nel
modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre  1980,  n.  925  ha
conseguentemente disposto (con l'articolo unico,  comma  1)  che  "La
misura del sovracanone  annuo  di  cui  all'art.  1  della  legge  22
dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27  dicembre  1953,
n. 959, e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari
di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice,  con  potenza
nominale media superiore a kW 220, e'  elevata,  per  il  biennio  1°
gennaio 2008 - 31 dicembre 2009, da Euro 19,62 a Euro 20,35 per  ogni
kW di potenza nominale media concessa o  riconosciuta  ai  sensi  del
testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato
con  regio  decreto  11  dicembre  1933,  n.   1775,   e   successive
modificazioni ed integrazioni". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il Decreto 25 novembre 2009  (in  G.U.  04/12/2009,  n.  283),  nel
modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre  1980,  n.  925  ha
conseguentemente disposto (con l'articolo unico,  comma  1)  che  "La
misura del sovracanone  annuo  di  cui  all'art.  1  della  legge  22
dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27  dicembre  1953,
n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai  concessionari
di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice,  con  potenza
nominale media superiore a kW 220, e'  elevata,  per  il  biennio  1°
gennaio 2010-31 dicembre 2011, da € 20,35 a € 21,08 per  ogni  kW  di
potenza nominale media concessa o riconosciuta  ai  sensi  del  testo
unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici  approvato  con
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed
integrazioni". 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, nel modificare l'art. 1, comma 1 della  L.
22 dicembre 1980, n. 925 ha conseguentemente disposto (con l'art. 15,
comma 6) che "Per i comuni e i consorzi dei bacini imbriferi montani,
a decorrere dal 1 gennaio 2010, le basi di  calcolo  dei  sovracanoni
previsti agli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre  1980,  n.  925,
per  le  concessioni  di  grande  derivazione  di   acqua   per   uso
idroelettrico, sono fissate rispettivamente  in  28,00  euro  e  7,00
euro, fermo restando per gli anni a seguire l'aggiornamento  biennale
previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925  del  1980  alle
date dalla stessa previste". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il Decreto 30 novembre  2011  (in  G.U.  25/01/2012,  n.  20),  nel
modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre  1980,  n.  925  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del
sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980,  n.
925 dovuto, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive
modifiche ed integrazioni, dai concessionari di  derivazioni  d'acqua
per produzione di forza motrice con potenza nominale media  superiore
a kW 220 e fino a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio  2012
- 31 dicembre 2013, da €  21,08  (Decreto  ministeriale  25  novembre
2009, n. 012/Qdv) a €22,13 per ogni  kW  di  potenza  nominale  media
concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico  delle  leggi  sulle
acque e sugli impianti  elettrici  approvato  con  regio  decreto  11
dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma  1)  che  "La  misura  del
sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980,  n.
925 dovuto, a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive
modifiche ed integrazioni, dai concessionari di  derivazioni  d'acqua
per produzione di forza motrice con potenza nominale media  superiore
a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2012  -  31  dicembre
2013, da €28,00 (legge 30 luglio 2010, n. 122 - art. 15, comma 6) a €
29,40 per ogni kW di potenza nominale media concessa  o  riconosciuta
ai sensi del testo unico delle leggi sulle  acque  e  sugli  impianti
elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre  1933,  n.  1775  e
successive modifiche ed integrazioni". 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il Decreto 22 novembre  2013  (in  G.U.  5/12/2013,  n.  285),  nel
modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre  1980,  n.  925  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del
sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  dai  concessionari  di  derivazioni
d'acqua per produzione di forza motrice con  potenza  nominale  media
superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, e' elevata  per  il  biennio  1°
gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, da € 22,13 (D.M. 30 novembre 2011 n.
002/TRI/DI/BIM) a € 22,88 per  ogni  kW  di  potenza  nominale  media
concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico  delle  disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato  con  regio
decreto 11 dicembre  1933  n.  1775  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni". Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma  1)  che  "La
misura del sovracanone  annuo  di  cui  all'art.  1  della  legge  22
dicembre 1980 n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953  n.
959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari  di
derivazioni d'acqua per  produzione  di  forza  motrice  con  potenza
nominale media superiore a 3000 kW,  e'  elevata  per  il  biennio  1
gennaio 2014 - 31 dicembre 2015, da € 29,40 (D.M. 30 novembre 2011 n.
002/TRI/DI/BIM ) a € 30,40 per ogni  kW  di  potenza  nominale  media
concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico  delle  disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato  con  Regio
Decreto 11 dicembre  1933  n.  1775  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  Il Decreto 30 novembre 2015  (in  G.U.  22/12/2015,  n.  297),  nel
modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre  1980,  n.  925  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del
sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  dai  concessionari  di  derivazioni
d'acqua per produzione di forza motrice con  potenza  nominale  media
superiore a kW 220 e fino a 3000 kW, e' elevata  per  il  biennio  1°
gennaio 2016 - 31 dicembre 2017, da € 22,88 (decreto ministeriale  22
novembre 2013, n. 003/TRI/DI/BIM) a € 22,90 per ogni  kW  di  potenza
nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico delle
disposizioni  di  legge  sulle  acque  e  sugli  impianti   elettrici
approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.  1775  e  successive
modificazioni ed integrazioni". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma  1)  che  "La  misura  del
sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  dai  concessionari  di  derivazioni
d'acqua per produzione di forza motrice con  potenza  nominale  media
superiore a 3000 kW, e' elevata per il biennio 1° gennaio 2016  -  31
dicembre 2017, da € 30,40 (decreto ministeriale 22 novembre 2013,  n.
003/TRI/DI/BIM) a € 30,43 per  ogni  kW  di  potenza  nominale  media
concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico  delle  disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato  con  regio
decreto 11 dicembre 1933,  n.  1775  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il Decreto 20  gennaio  2016  (in  G.U.  12/02/2016,  n.  35),  nel
modificare l'art. 1, comma 1 della L. 22 dicembre  1980,  n.  925  ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del
sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre  1980  n.
925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  dai  concessionari  di  derivazioni
d'acqua per produzione di forza motrice con  potenza  nominale  media
superiore a 220 kW, e' fissata per il periodo 2 febbraio  2016  -  31
dicembre 2017 in € 30,43  per  ogni  kW  di  potenza  nominale  media
concessa o riconosciuta ai sensi del Testo Unico  delle  disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con  regio
decreto 11 dicembre  1933  n.  1775  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni". 
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AGGIORNAMENTO (24) 
  Il Decreto 21 dicembre  2017  (in  G.U.  23/01/2018,  n.  18),  nel
modificare  l'art.  1  della  L.  22  dicembre  1980,   n.   925   ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del
sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre  1980  n.
925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953 n. 959 e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  dai  concessionari  di  derivazioni
d'acqua per produzione di forza motrice con  potenza  nominale  media
superiore a 220 kW, e' fissata per il biennio 1° gennaio  2018  -  31
dicembre 2019, in € 30,67 per  ogni  kW  di  potenza  nominale  media
concessa o riconosciuta ai sensi del Testo unico  delle  disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato  con  regio
decreto 11 dicembre  1933  n.  1775  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni". 
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AGGIORNAMENTO (25) 
  Il Decreto 12 febbraio  2020  (in  G.U.  26/02/2020,  n.  48),  nel
modificare  l'art.  1  della  L.  22  dicembre  1980,  n.   925,   ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del
sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  dai  concessionari  di  derivazioni
d'acqua per produzione di forza motrice con  potenza  nominale  media
superiore a 220 kW, e' fissata per il biennio 1° gennaio  2020  -  31
dicembre 2021, in euro 31,13 per ogni kW di  potenza  nominale  media
concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico  delle  disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato  con  regio
decreto 11 dicembre 1933,  n.  1775  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni". 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  Il Decreto 15 dicembre  2021  (in  G.U.  07/02/2022,  n.  31),  nel
modificare  l'art.  1  della  L.  22  dicembre  1980,  n.   925,   ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La misura  del
sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  dai  concessionari  di  derivazioni
d'acqua per produzione di forza motrice con  potenza  nominale  media
superiore a 220 kW, e' fissata per il biennio 1° gennaio  2022  -  31
dicembre 2023, in euro 31,97 per ogni kW di  potenza  nominale  media
concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico  delle  disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con r.d. 11
dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il Decreto 25 febbraio  2022  (in  G.U.  15/03/2022,  n.  62),  nel
modificare  l'art.  1  della  L.  22  dicembre  1980,  n.   925,   ha
conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "In  rettifica
del decreto direttoriale 15 dicembre 2021,  n.  254,  la  misura  del
sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980,  n.
925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  dai  concessionari  di  derivazioni
d'acqua per produzione di forza motrice con  potenza  nominale  media
superiore a 220 kW, e' fissata per il biennio 1° gennaio  2022  -  31
dicembre 2023, in euro 31,94 per ogni kW di  potenza  nominale  media
concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico  delle  disposizioni
di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato  con  regio
decreto 11 dicembre 1933,  n.  1775  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni".